Studente sospeso per due giorni: i genitori fanno ricordo al Tar
Il Tar di Napoli, con la sentenza n. 3601/2024, ha affermato un principio significativo riguardo ai procedimenti disciplinari scolastici, annullando la sospensione di due giorni inflitta a uno studente per l’uso del cellulare in classe. Il caso coinvolgeva un alunno di una scuola secondaria di primo grado della provincia di Napoli, sorpreso a utilizzare il telefono durante una lezione. Tre giorni dopo l’episodio, il Consiglio di classe straordinario, convocato dalla dirigente scolastica e composto esclusivamente da docenti, ha deciso di sospendere lo studente per due giorni e di escluderlo da un’uscita didattica.
Accolto il ricorso
I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato dai genitori dell’alunno, evidenziando due vizi procedurali fondamentali.
Il primo vizio riguarda la composizione incompleta del Consiglio di classe, che ha deliberato senza la presenza dei rappresentanti dei genitori, in violazione dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 297/1994. Il secondo vizio consiste nella mancanza di contraddittorio con lo studente e i suoi genitori prima dell’adozione della sanzione, contravvenendo al principio di partecipazione al procedimento amministrativo.
Il Tar ha sottolineato che il Consiglio di classe, riunito esclusivamente con la componente docente, costituiva un “organo incompleto” e quindi non poteva validamente assumere decisioni riguardanti sanzioni disciplinari. Inoltre, i giudici hanno enfatizzato l’importanza del contraddittorio nel procedimento disciplinare, soprattutto in considerazione della severità della sanzione, che includeva l’esclusione dalla gita scolastica dell’ultimo anno delle scuole medie.
La sentenza ordina all’istituto scolastico di rimuovere la sanzione dal fascicolo personale dello studente, stipulando che questa non può essere presa in considerazione neanche nelle valutazioni finali. Tuttavia, il Tar ha chiarito che l’amministrazione scolastica potrà riesaminare la situazione, assicurandosi di sanare i vizi procedurali identificati.