Gli obblighi a carico del committente dell’appalto o del cantiere temporaneo sono:
1) La verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa o del lavoratore autonomo cui viene affidato l’appalto;
2) L’informazione sui rischi presenti negli ambienti di lavoro;
3) L’individuazione e la valutazione dei rischi di interferenze derivanti dalla presenza di una o più attività in appalto;
4) La suddivisione delle attività in fasi in modo da ridurre i rischi di interferenze;
5) L’individuazione delle misure di prevenzione e protezione per ridurre i rischi;
6) La stesura della documentazione di sicurezze contenente la valutazione dei rischi, le fasi e le misure individuate (DUVRI negli appalti interi, PSC nei cantieri temporanei) ;
7) Il coordinamento delle attività nel corso dello svolgimento dei lavori;
8) L’aggiornamento della documentazione della sicurezza.
Gli obblighi a carico dell’appaltatore sono:
1) Valutazione dei rischi specifica per l’attività da svolgere in appalto
2) L’impiego ad osservare quanto previsto nel DUVRI per gli appalti interni o nel PSC per i cantieri temporanei;
3) L’individuazione delle figure incaricate di attuare le misure di prevenzione e protezione individuate dal committente per ridurre interferenze;
4) L’attuazione delle misure individuate;
5) La cooperazione con le altre imprese o lavoratori autonomi nelle attività di coordinamento nel corso dello svolgimento dei lavori.
L’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico professionale a carico del committente, si assolve:
– Per gli appalti interni acquisendo:
• Il certificato di iscrizione alla CCIAA dell’impresa appaltatrice;
• L’autocertificazione dell’appaltatore del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;
– Per i cantieri temporanei e mobili acquisendo la documentazione prevista nell’allegato XVII che consiste in:
• Certificato di iscrizione alla CCIAA;
• Documento di valutazione dei rischi di conformità delle attrezzature e delle opere provvisionali, dei dpi utilizzati e della formazione e idoneità sanitaria per i lavoratori autonomi;
• Documento unico di regolarità contributiva, disciplinato con il decreto ministeriale 24 ottobre 2007, “documento unico di regolarità contributiva” , e che è previsto per attestare la regolarità delle corresponsioni contributive aziendali per le imprese che operano in appalto, definendo le modalità, i soggetti tenuti al rilascio del DURC, le eventuali cause ostative al suo rilascio;
• Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti sospensivi o interdittivi.
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