Prima di iniziare un’attività nuova e di costituire una nuova impresa, occorre valutarne le prospettive economiche, decidendo mediante opportune ricerche, se esistono o meno condizioni vantaggiose per un suo inserimento sul mercato. Una volta stabilito cosa produrre o commerciare, dove localizzare la sede, quali dimensioni e forma giuridica dare all’impresa, qual è il fabbisogno iniziale necessario, si passa agli adempimenti giuridici-amministrativi che impone la legge. Queste formalità variano a seconda del tipo di attività in questione.
La legge prevede:
1. L’iscrizione nel registro delle imprese:
Il registro delle imprese è un pubblico registro, tenuto dall’ufficio del registro delle imprese presso la camera di commercio e sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo. E’ prevista la seguente disciplina:
• Modalità d’iscrizione, l’iscrizione avviene su domanda dell’interessato o d’ufficio, se obbligatoria.
• Oggetto dell’iscrizione, principali atti e fatti concernenti la vita dell’impresa.
• Soggetti obbligati all’iscrizione, l’imprenditore commerciale, le società anche se non hanno ad oggetto un’impresa commerciale, gli enti pubblici aventi come oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale, i consorzi con attività esterna.
• Efficacia dell’iscrizione, è immediata e dichiarativa ma in alcuni casi tassativamente stabiliti dalla legge è costitutiva.
2. Presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività o SCIA (che ha sostituito la DIA dichiarazione inizio attività):
Il D.L. 78/2010, conv. In L. 122/2010, ha riformulato interamente l’art. 19 della L. 241/1990, sostituendo la dichiarazione di inizio attività con la segnalazione certificata di inizio attività.
In pratica la SCIA è la dichiarazione che consente di iniziare, modificare, o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli da parte degli enti competenti.
Le nuove regole prevedono che:
• Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta, comprese le domande per iscrizioni agli albi, richieste per l’esercizio di attività commerciale, imprenditoriale, artigianale il cui rilascio dipenda in esclusiva dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale è sostituito dalla SCIA.
• La SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dall’atto di notorietà;
• L’attività può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione della segnalazione dell’amministrazione competente
• In caso di accertata carenza dei requisiti entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, l’amministrazione competente adotta motivati provvedimenti con cui dispone il divieto di proseguire l’attività e la rimozione di effetti dannosi.
• Decorsi i 60 giorni dalla SCIA all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza di un pericolo attuale di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico, culturale, per l’ambiente, per la sicurezza pubblica.
• Sono esclusi dalla SCIA i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali e gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza,all’amministrazione della giustizia e della finanza e ciò che impone la normativa comunitaria.
Comunicazione unica per la nascita di un’impresa:
Dall’1 aprile 2010 è in vigore la comunicazione unica per la nascita e l’avvio di un’impresa, procedura le cui regole tecniche di attuazione sono state definite con D.P.C.M. 6 maggio 2009. Tale comunicazione, da presentare all’ufficio del Registro delle imprese presso le camere di commercio competenti per via telematica che se con i presupposti di legge, vale anche ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali e per l’ottenimento del codice fiscale e della partita iva. Abbiamo dunque una procedura informatica attraverso la quale le imprese possono diventare operative in un giorno e assolvere agli adempimenti presso il registro delle imprese, l’inps, l’inail e l’agenzia delle entrate con la presentazione di un modello informatico unificato, che diventa unico adempimento anche per le modifiche e la cessazione dell’impresa.
Il DL 112/2008 conv. L133/2008 (cd manovra d’estate) ha inoltre introdotto la possibilità di avviare l’impresa in un giorno presentando una semplice autocertificazione e semplificando la disciplina dello Sportello unico delle attività produttive. Quest’ultimo sarà l’unico organismo competente a fornire una risposta unica e tempestiva per conto di tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte per autorizzare l’esercizio delle attività imprenditoriali.
Sportello unico delle attività produttive:
Il DPR 7/9/2010 n. 160 individua lo sportello unico delle attività produttive quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi, nonché per quelli relativi ad azioni di trasformazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività.
Il DM 10/11/2011 ha previsto che in mancanza sella modulistica dello sportello unico si possano utilizzare i mezzi a disposizione sul sito www.impresainungiorno.gov.it.
Infine la L. 183/2011 legge di stabilità 2012 con la disciplina delle “zone a burocrazia zero” prevede che fino al 31 dicembre 2013 i provvedimenti amministrativi di qualsiasi natura oggetto di istanza di parte (a parte delle eccezioni) sono adottati in via esclusiva e all’unanimità, dall’ufficio locale dei Governi per ciascun capoluogo di provincia.
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