Varie De legibus 2; 10-11; 13 - Studentville

Varie De legibus 2; 10-11; 13

Erat enim ratio, profeta a rerum natura, et ad recte faciendum impellens et a delicto

avocans, quae non tum denique incipit lex esse quom scripta est, sed tum quom orta est. Orta autem est simul cum mente divina.

Quam ob rem lex vera atque princeps, apta ad iubendum et ad vetandum, ratio est recta summi Iovis.

QUINTUS: Adsentior

frater, ut quod est rectum uerumque, aeternum quoque sit, neque cum litteris, quibus scita scribuntur, aut oriatur aut

occidat.

MARCUS: Ergo ut illa divina mens summa lex est, item quom in nomine est perfecta ratio, sedet in mente

sapientis. Quae sunt autem varie et ad tempus descriptae populis, favore magis quam re legum nomen tenent. Omnem enim legem,

quae quidem recte lex appellari possit, esse laudabilem quidam talibus argumentis docent. Constat profecto ad salutem civium

ciitatumque incolumitatem vitamque hominum quietam et beatam inventas esse leges, eosque qui primum eiusmodi scita sanxerint,

populis ostendisse ea se scripturos atque laturos, quibus illi adscitis susceptisque honeste beateque viverent, quaeque ita

composita sanctaque essent, eas leges videlicet nominarent. Ex quo intellegi parest, eos qui perniciosa et iniusta populis

iussa descripserint, quom contra fecerint quam polliciti professique sint, quidvis potius tulisse quam leges, ut perspicuum

esse possit, in ipso nomine legis interpretando intesse vim et sententiam iustiet veri legendi. Quid ? Quod multa perniciose,

multa pestifere sciscuntur in populis, quae non magis legis nomen adtingunt, quam si latrones aliquas consensu suo sanxerint.

Nam neque medicorum praecepta dici vere possunt, si quae inscii inperitique pro salutariobus mortifera conscripserint, neque in

populo lex, cuicuimodi fuerit illa, etiamsi perniciosum aliquid populus acceperit. Ergo est lex iustorum iniusturumque

distinctio, ad illam antiquissimam et rerum omnium principem naturam, ad quam leges hominum diriguntur, quae supplicio improbos

adficiunt, defendunt ac tuentur bonos.

Traduzione

C’era infatti

una regola, nata dalla natura delle cose,che sia induce ad agire rettamente, sia distoglie dal delitto, che allora cominciò ad

essere legge non quando fu scritta ma quando nacque. E sorse insieme con l’intelletto divino. E perciò la prima e vera legge,

adatta a comandare e a vietare, è la retta ragione del sommo Giove.

QUINTO: Sono d’accordo, fratello, che ciò che è

retto e vero sia anche eterno e che né nasca né muoia con i segni con i quali sono scritti i decreti.

MARCO: dunque come

quella mente divina è la somma legge, allo stesso modo quando nell’uomo è la perfetta ragione, risiede nella mente del

sapiente. Quelle che invece sono prescritte ai popoli in modo vario e secondo le circostanze, tengono il nome di leggi più per

convenienza che per sostanza. Infatti (i filosofi) insegnano che ogni legge che si possa chiamare correttamente legge, sia

lodabile con tali argomenti. Si sa senza dubbio che le leggi sono ideate peril benessere dei cittadini, per l’incolumità degli

stati e per una vita tranquilla e felice degli uomini e che quelli, che per la prima volta stabilirono decreti di tal genere,

annunciassero ai popoli quelle cose che essi avrebbero messo per iscritto e proposto, una volta approvate ed accolte le quali,

avrebbero vissuto onestamente e felicemente, e quelle che fossero state redatte e sancite, quelle le avrebbero chiamate

naturalmente leggi. Da ciò è possibile che si comprenda, quelli che fissarono ai popoli decreti insidiosi e ingiusti, avendo

agito contrariamente a quanto abbiamo premesso e dichiarato, promulgarono qualunque cosa piuttosto che le leggi, cosicché possa

risultare evidente, nell’interpretare il nome stesso delle leggi che è insito il valore ed il concetto della scelta del giusto

e del vero. Che dire del fatto che vengono sancite tra i popoli molte norme dannose, molte rovinose che non hanno a che fare

con il nome di legge più che se dei predoni ne abbiano stabilito alcune con il loro consenso. Infatti nemmeno gli insegnamenti

dei medici possono essere definiti giustamente tali, se ignari ed imperiti istituissero quelli nocivi anzi che quelli salutari,

neanche la legge del popolo, in qualunque modo essa sia, anche se il popolo accettasse qualunque cosa rovinosa. Pertanto la

legge è la distinzione dei giusti e degli ingiusti, rappresentata in modo conforme a quella che è la prima e la più antica di

tutte le cose, la natura, secondo la quale si regolano le leggi degli uomini, che puniscono gli improbi con il supplizio e

tutelano e proteggono gli onesti.

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