Gli ausiliari del commercio - Studentville

Gli ausiliari del commercio

gli ausiliari del commercio nella rete di vendita indiretta

La rete di vendita indiretta è  formata dagli ausiliari del commercio, si tratta di collaboratori autonomi dotati di competenze professionali che hanno il ruolo di promuovere e favorire la conclusione di affari per conto di terzi.

Distinguiamo:

1. L’agente e il rappresentante di commercio:
Tramite il contratto di agenzia “l’agente assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto del preponente, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”.
La legge prevede che all’agente venga assegnato il potere di rappresentanza e da qui scaturisce la differenza tra l’agente e il rappresentante:
• L’agente di commercio è incaricato di “promuovere” la conclusione di affari e sottoporli alla ditta che deciderà se accogliere o meno le ordinazioni prese dall’agente presso i clienti.
• Il rappresentante invece può “concludere “ direttamente i contratti in quanto, per il potere di rappresentanza che gli è stato conferito, agisce in nome e per conto della ditta.
Gli aspetti normativi e fiscali sono uguali per entrambi.

Obblighi dell’agente:
• Obbligo di esclusiva: l’agente non può assumere l’incarico di trattare, nelle stessa zona e nello stesso ramo di attività, gli affari di più imprese che sono tra loro concorrenti.
• Obbligo di tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede.
• Obbligo di compiere l’incarico seguendo le istruzioni ricevute.
• Obbligo di informazione sulla convenienza e le condizioni di mercato degli affari in quella zona.
• Obbligo di comunicare eventuali situazioni che ostacolano l’attività dell’agente stesso.

Diritti dell’agente:
• Diritto all’esclusiva: il preponente non può avvalersi in contemporanea di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività.
• Diritto all’informazione, l’agente deve possedere le informazioni necessarie per la conclusione del contratto.
• Diritto alla provvigione, l’agente ha diritto al compenso in percentuale per gli affari conclusi per la sua intermediazione.
• Diritto all’indennità di fine rapporto.

2. Il commissionario
Il contratto di commissione è un mandato senza rappresentanza dove il commissionario riceve il mandato di acquistare o di vendere beni in nome proprio e per conto del committente.
Il compenso del commissionario prende il nome di provvigione.
Di norma il commissionario, una volta stipulato il contratto di vendita o d’acquisto, non risponde nei riguardi del committente se il terzo non paga il prezzo o il venditore non consegna il bene, tranne nell’ipotesi della clausola dello star del credere in base alla quale il commissionario garantisce il buon esito dell’affare e quindi risponde con il proprio patrimonio in caso di esito negativo.

I commissionari possono quindi distinguersi in:
– commissionari alle vendite, dove il committente manda al commissionario una quantità di merce incaricandolo a venderla rispettando determinate condizioni.
– commissionari agli acquisti, dove invece il commissionario assume, su richiesta del committente, l’incarico di acquistare una determinata quantità di merce e a condizioni prestabilite.

3. Il mediatore
Il mediatore secondo la legge è colui il quale “mette in relazione” due o più persone per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. In poche parole l’attività del mediatore consiste in tutti quei comportamenti che procurano e favoriscono l’affare facendo relazionale le persone interessate e dando loro notizie e informazioni.

Obblighi del mediatore:
• Dovere di informazioni alle parti su situazioni relative alla convenienza dell’affare;
• Obbligo di non diffondere le informazioni ricevute dai clienti;
• Obbligo di annotazione in apposito libro gli estremi dei contratti stipulati con il suo lavoro;

Diritti del mediatore:
Il mediatore ha diritto al compenso detto mediazione o senseria nonché al rimborso delle spese a prescindere dall’esito dell’affare.

4. Il procacciatore di affari
Quest’ultimo ausiliario del commercio ha il compito di promuovere “occasionalmente” e in modo discontinuo la conclusione di contratti e anch’egli percepisce una provvigione come compenso.

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