I principi costituzionali in tema di lavoro, a parte i fondamentali artt. 1 e 4, i quali pongono alla base della Repubblica proprio il lavoro, inteso come diritto e dovere sociale della persona, e per i quali lo Stato si deve impegnare ad estendere la possibilità occupazionale per tutti i cittadini, sono contenuti nel titolo III della parte prima, titolato "rapporti economici". I più importanti sono:
– art. 35: tutela del lavoro in tutte le sue forme, cura della formazione professionale, libertà di emigrazione
– art. 36: diritto alla retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e sufficiente a garantire un'esistenza dignitosa, riposo settimanale e ferie retribuite irrinunciabili, riserva di legge in tema di durata massima della giornata lavorativa
– art. 37: tutela della donna lavoratrice e del lavoro minorile
– art. 38: finanza della sicurezza sociale: assistenza e previdenza
– art. 39: libertà sindacale ed efficacia obbligatoria dei contratti collettivi di lavoro
– art. 40: diritto di sciopero, regolato dalla legge.
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