Organizzazione dell’ordinamento politico italiano
Le norme che definiscono la struttura dello Stato
Nella seconda parte della Costituzione italiana sono esposte le norme che definiscono le strutture dello Stato. L’ordinamento politico appare organizzato secondo un modello di forma di governo parlamentare, nel quale il Parlamento occupa un ruolo centrale.
Gli altri organi costituzionali sono:
- il Governo
- il Presidente della Repubblica
- la Corte costituzionale
La Magistratura costituisce un organo indipendente. Altri organi dello Stato sono:
- il Consiglio di Stato
- la Corte dei conti
Essi svolgono funzioni ausiliarie, consultive e di controllo.
Il Parlamento
Il Parlamento è un organo costituzionale composto dalla Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (cosiddetto bicameralismo).
Il Parlamento è un organo rappresentativo nella misura in cui viene eletto dal corpo elettorale. Entrambe le Camere hanno un mandato quinquennale.
La Camera dei Deputati e il Senato
La Camera dei deputati è formata attualmente da 630 membri, il Senato della Repubblica da 315 più i senatori di diritto e a vita.
La Camera è interamente elettiva, mentre del Senato fanno parte anche i senatori di diritto e a vita (il presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, artistico e letterario).
Sono inoltre designati senatori a vita dalla stessa Costituzione gli ex presidenti della Repubblica. L’organizzazione interna e l’esercizio delle funzioni sono contenuti nei regolamenti adottati da ciascuna Camera.
La Funzione Legislativa
Il Parlamento svolge principalmente la funzione legislativa che consiste nell’espletamento di tutte le attività destinate a dare vita alle leggi.
In entrambe le Camere operano commissioni permanenti che esaminano i progetti di legge presentati.
La Funzione Politica
Per quanto concerne la funzione politica, particolare rilevanza assumono gli atti che tendono a condizionare l’attività del governo, denominati di indirizzo politico.
Questi atti consistono:
- negli atti di direttiva in senso stretto (ordini del giorno, mozioni, risoluzioni) con i quali le Camere rispettivamente invitano o sollecitano il Governo ad assumere un determinato atteggiamento politico
- nelle mozioni di fiducia e di sfiducia, con le quali si verifica la tenuta e la solidità del rapporto fra Parlamento e Governo. Tali azioni sono finalizzate a determinare l’obbligo di dimissioni del Governo (nel caso una mozione di sfiducia ottenga la maggioranza dei voti del Parlamento) oppure l’approvazione dell’indirizzo politico del Governo in carica o appena costituito (mozione di fiducia)
Il Governo
È l’organo costituzionale che esprime il vertice del potere esecutivo. Secondo la Costituzione «il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri». Il governo è pertanto un organo complesso, costituito al suo interno:
- da diversi organi individuali
- da un organo collegiale
Accanto a tali organi (che costituiscono il Governo in senso stretto), vanno menzionati i cosiddetti
organi non necessari (che definiscono il Governo in senso più esteso). Essi sono:
- il Vicepresidente del Consiglio
- i Ministri senza portafoglio
- i Sottosegretari di Stato
- il Consiglio di gabinetto
- i Comitati interministeriali
- i Commissari straordinari del governo
Per quanto attiene alla formazione del Governo, la Costituzione dispone che «il Presidente della
Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri». Le
attribuzioni del governo prevedono:
- l’esercizio della funzione amministrativa
- l’esercizio di quella politica
- l’esercizio della funzione legislativa
Il Presidente della Repubblica
È il capo dello Stato e il rappresentante dell’unità nazionale, eletto dal Parlamento in seduta comune. Per essere eletto presidente della Repubblica è necessario:
- essere cittadino italiano
- avere compiuto cinquanta anni di età
- godere dei diritti civili e politici.
Il presidente della Repubblica dura in carica sette anni ed è rieleggibile. La convocazione del
Parlamento in seduta comune e dei delegati regionali per l’elezione è fatta dal presidente della
Camera dei deputati trenta giorni prima che scada il termine di sette anni.
Nel caso in cui il
presidente della Repubblica sia impossibilitato a svolgere le sue funzioni, tale esercizio viene
esercitato dal presidente del Senato (cosiddetta “supplenza”) che acquista la carica
automaticamente. Egli svolge pertanto tutti gli atti propri del presidente della Repubblica sino alla
fine degli impedimenti. Il Capo dello Stato non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio
delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
La Magistratura
È l’insieme di organi finalizzati a svolgere la funzione giurisdizionale ordinaria. Si tratta di organi autonomi e indipendenti dagli altri poteri statali (legislativo ed esecutivo).
Per garantire il rispetto di questa essenziale norma costituzionale, gli incarichi, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati spettano esclusivamente al Consiglio Superiore della Magistratura (cosiddetto organo di “autogoverno” della Magistratura stessa).
Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)
È l’organo al quale, in base alla Costituzione, spetta in via esclusiva di deliberare su tutti i provvedimenti relativi allo stato giuridico e alla carriera dei magistrati. È composto da trentatre membri, dei quali:
- tre di diritto (il Capo dello Stato, che presiede il CSM, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione); venti eletti dai magistrati ordinari
- dieci dal Parlamento in seduta comune (questi ultimi scelti fra professori universitari di materie giuridiche o avvocati con quindici anni di esercizio professionale)
I membri elettivi del CSM durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
La Corte di Cassazione
Organo competente nei giudizi di terzo grado è la Corte di cassazione, giudice sia per i processi di giurisdizione ordinaria sia per quelli di giurisdizione speciale.
La Corte di cassazione ha sede a Roma e i magistrati che la compongono sono tra quelli di grado più elevato nella carriera di giudice.
Il giudizio della cassazione è un giudizio di legittimità: non tiene conto di come si sono svolti i fatti (o il reato) che hanno generato il processo: si limita a controllare che, nelle procedure che hanno condotto al giudizio, siano stati rispettati i dettami di legge.
La Corte esprime dunque solo giudizi sulla forma del processo. (Spetta solo alla Corte di cassazione questo tipo di giudizio. I giudizi di primo e di secondo grado appartengono quindi ai giudizi di merito).
La Corte Costituzionale
È un organo costituzionale con il compito di giudicare:
- sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni
- sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni
- su eventuali accuse lanciate contro il Presidente della Repubblica
La Corte dei Conti
È l’organo che «ha la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge». La Corte dei conti ha sia funzioni di controllo, sia funzioni giurisdizionali, sia consultive.
Il Consiglio di Stato
È organo di consulenza giuridica e amministrativa a cui competono anche funzioni giurisdizionali amministrative di secondo grado e, in determinate discipline, esclusive. È composto:
- dal Presidente
- da quindici presidenti di sezione e settantadue consiglieri
Si divide in sei sezioni, di cui tre con funzioni consultive e tre con funzioni giurisdizionali. I
componenti sono nominati dal presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei
ministri.
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