1. QUADRO GENERALE
La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato: essa comprende l’insieme delle norme relative all’organizzazione e al funzionamento della nostra comunità sociale, nonché le disposizioni riguardanti i diritti e i doveri dei cittadini. L’organo che deliberò l’attuale Costituzione dello Stato italiano fu l’Assemblea Costituente, i cui componenti vennero eletti, a suffragio universale diretto e segreto, dal popolo italiano con il referendum del 1946.
Contemporaneamente a tale elezione venne decisa la forma istituzionale dello Stato. La scelta era
tra monarchia e repubblica: dalle urne uscì il responso favorevole alla repubblica.
L’Assemblea Costituente si riunì per la prima volta il 25 giugno del 1946 e nella seduta successiva
elesse Enrico De Nicola capo provvisorio dello Stato. Furono designati inoltre settantacinque
membri per comporre una commissione incaricata di elaborare un progetto di Costituzione. Il
progetto fu presentato all’Assemblea il 31 gennaio 1947 e venne approvato a larghissima
maggioranza il 22 dicembre 1947. La Costituzione entrò in vigore il 1 gennaio 1948.
2. I CARATTERI FONDAMENTALI
La Costituzione italiana è definita come costituzione “deliberata”, “lunga” e “rigida”.
- Deliberata, in quanto approvata dai rappresentanti della collettività, eletti dal popolo: non fu dunque una concessione da parte del sovrano ai propri sudditi, come era avvenuto nel 1848 con lo Statuto promulgato dal re Carlo Alberto per il Regno di Sardegna.
- Lunga, in quanto, al contrario delle precedenti costituzioni, la nostra Carta costituzionale non si limita a regolare le discipline strettamente costituzionali, ma si occupa anche dei principi fondamentali dello Stato e dei diritti fondamentali dei cittadini.
- Rigida, in quanto le sue disposizioni non possono essere integrate, modificate o abrogate se non con procedure particolari (cosiddette “leggi di revisione costituzionale”) rispetto a quelle previste per le leggi ordinarie. La Costituzione che possiede tale caratteristica è detta appunto rigida, in contrapposizione alla Costituzione “flessibile” le cui disposizioni possono essere, invece, integrate, modificate o abrogate con le stesse procedure previste per le leggi.
Alle norme costituzionali è inoltre assegnato un potere superiore a quello delle leggi
ordinarie. Per tale motivo la nostra Costituzione assume nel sistema delle fonti del diritto
una particolare forza: le leggi ordinarie (nonché tutti gli atti a esse equiparati) in contrasto
con un articolo costituzionale sono dichiarate illegittime e devono perciò essere sottoposte a
un controllo di costituzionalità da parte di un apposito organo, la Corte costituzionale, che
ha il compito di dichiararne l’invalidità.
3. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
La Costituzione italiana riconosce ai cittadini una serie di diritti civili, diritti economico-sociali e diritti politici. I diritti civili vengono definiti “diritti di libertà” e si suddividono in:
- libertà individuali (ad es., la libertà personale)
- libertà collettive (ad es., libertà di associazione)
I diritti economico-sociali comprendono:
- la proprietà privata
- il diritto al lavoro
- il diritto all’istruzione e alla salute
I diritti politici garantiti sono:
- il diritto di elettorato attivo e passivo
- il diritto di petizione
- il diritto di accesso agli uffici pubblici
4. I DOVERI INDEROGABILI
La Costituzione disciplina inoltre una serie di doveri pubblici. Tali doveri vengono detti inderogabili nella misura in cui nessuno può essere esentato dalla loro osservanza. In particolare la Costituzione impone ai cittadini i seguenti doveri:
- il dovere del lavoro («svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società»)
- il dovere di prestazioni patrimoniali (imposte) per concorrere alle spese pubbliche, in proporzione alla propria capacità contributiva
- il dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi
- Diritto
- La Costituzione Italiana