Nell’ordinamento italiano il termine ente locale è usato per indicare:
- in senso generale, un ente pubblico la competenza dei cui organi è limitata entro una determinata circoscrizione territoriale e persegue interessi pubblici propri di tale circoscrizione
- in senso più tecnico, derivato dall’uso che ne fa il legislatore, gli enti locali territoriali diversi dalla regione. Con questo significato si parla anche di autonomie locali
Secondo l’art. 114 della Costituzione, la Repubblica Italiana è costituita da un ente territoriale
nazionale, lo Stato, e dai seguenti enti territoriali locali:
- i comuni
- le province
- le città metropolitane
- le regioni
Secondo il citato art. 114 “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti
autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”.
Il territorio nazione è diviso in regioni; queste a loro volta sono suddivise in province, ulteriormente
suddivise in comuni. (Fa eccezione la Valle d’Aosta, dove la provincia è stata soppressa e la regione è direttamente suddivisa in comuni; formalmente anche la Sicilia ha soppresso le province,
sostituendole con altrettante province regionali che hanno natura di liberi consorzi di comuni).
Le regioni trovano la loro disciplina nella Costituzione e nei rispettivi statuti che, in armonia con la
Costituzione, ne determinano la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e
funzionamento. Le regioni sono dotate di autonomia statutaria, legislativa e regolamentare. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d’Aosta dispongono di
forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge
costituzionale (cosiddette “regioni a statuto speciale”)
- Diritto
- La Costituzione Italiana