L’impresa quando l’utilizzo di un bene non è più conveniente deve procedere all’espromissione del bene stesso dal proprio processo produttivo aziendale. Parliamo di dismissione di un bene strumentale.
I beni dismessi possono essere oggetto di:
• Cessione a terzi a titolo oneroso:
Essa può avvenire per vendita o permuta e se il bene viene dismesso durante l’esercizio bisogna calcolare la quota di ammortamento per la parte d’esercizio in cui la risorsa è stata utilizzata. Occorre inoltre individuare la plusvalenza e la minusvalenza che fuoriescono da:
VALORE DI REALIZZO OTTENUTO CON LA VENDITA O PERMUTA DEL BENE
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IL VALORE CONTABILE RESIDUO DEL BENE STESSO
Le plusvalenze e le minusvalenze sono:
1. ordinarie, se la cessione ha luogo quando i beni hanno fisiologicamente terminato la loro utilità, quando abbiano ultimato il periodo di utilizzo programmato originariamente o quando diventano obsoleti. Utilizzeremo:
• PLUSVALENZE ORDINARIE (altri ricavi e proventi del conto economico del bilancio)
• MINUSVALENZE ORDINARIE (oneri diversi dì gestione del conto economico)
2. straordinarie, se la cessione ha ad oggetto beni strumentali che richiedono di essere cambiati o eliminati per vari motivi, quali riduzione delle dimensioni aziendali o ristrutturazioni ecc. oppure beni strumentali che non vengono adoperati nell’attività di gestione ordinaria dell’azienda.
I conti sono:
PLUSVALENZA STRAORDINARIA E MINUSVALENZA STRAORDINARIA ( proventi e oneri straordinari del conto economico)
• cessione a titolo gratuito:
essa concerne quelle immobilizzazioni obsolete o che non si adattano alle nuove esigenze produttive e che quindi possono essere cedute dall’azienda a titolo gratuito a terzi.
• radiazione:
parliamo di radiazione quando un bene strumentale viene allontanato dal processo produttivo senza la possibilità di cederlo sul mercato.
Il bene che è stato radiato potrà essere:
– demolito, in seguito alla demolizione contabilmente si effettua un giroconto tra IL FONDO AMMORTAMENTO E IL CONTO ACCESO AL BENE;
– venduto come rottame, in seguito allo storno dei relativi ammortamenti si rileverà UNA SOPRAVVENIENZA ATTIVA O PLUSVALENZA ORDINARIA;
– ceduto gratuitamente, qui dopo lo storno dell’ammortamento si dovrà registrare la fattura con la relativa iva.
• perdita:
parliamo invece di perdita quando si verifica una ipotesi di furto, incendio, ecc. in questi casi si registra:
l’ammortamento inerente alla frazione di esercizio in cui il bene è stato adoperato, l’azzeramento del suo costo storico, e per la parte che resta non ancora ammortizzata, una SOPRAVVENIENZA PASSIVA che andrà al conto economico in oneri straordinari.
se l’impresa invece otterrà un risarcimento del danno il rimborso sarà una SOPRAVVENIENZA ATTIVA in proventi straordinari del conto economico.
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