L’ammortamento nella normativa civilistica si basa sia sui concetti base elaborati dalla teoria economico-aziendale che sui principi contabili.
L’ammortamento civilistico è disciplinato dagli articoli:
• 2424 C.C. – contenuto dello stato patrimoniale-
• 2425 C.C. – contenuto del conto economico-
Nei primi due articoli sono prescritti gli obblighi di iscrizione all’attivo di Bilancio del costo dei beni e la connessa iscrizione al fondo ammortamento nel passivo.
• 2426 C.C. – criteri di valutazione-
Il punto 1 di quest’articolo stabilisce che:
Le immobilizzazioni si iscrivono in Bilancio “al costo d’acquisto o di produzione”;
Il punto 2 enuncia che:
“il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa”.
REGOLE GENERALI:
1. L’ammortamento deve essere sistematico nel senso che esso va svolto secondo un piano tecnico-economico (piano di ammortamento) che assicuri una razionale ripartizione del costo del cespite tra gli esercizi della sua vita utile.
2. Un piano economico-tecnico di ammortamento definisce:
• Il valore da ammortizzare;
• Il periodo d’ammortamento;
• I criteri di ripartizione;
3. Va effettuato in ogni esercizio.
4. Deve essere connesso con la residua possibilità di utilizzazione dei beni.
5. inizia nel momento in cui il cespite è disponibile e pronto all’uso (principio contabile n. 16).
6. la quota di ammortamento è calcolata in misura proporzionale dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto all’uso.
7. Per i beni di costo unitario superiore a 516,46€ le regole del Codice Civile sono uguali alle altre immobilizzazioni materiali.
8. I beni strumentali di valore non superiore a 516,46€ vanno sempre iscritti nel libro degli inventari e nel libro dei beni ammortizzabili.
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