Il diritto d’autore ha per oggetto le opere dell’ingegno di carattere creativo, siano esse di genere scientifico, letterario, cinematografico, musicale… Il diritto d’autore sorge con la creazione dell’opera, senza necessità di registrazione o brevetto, e riguarda soltanto opere con carattere di novità. Due sono gli aspetti del diritto d’autore: morale e materiale (patrimoniale).
Il diritto morale d’autore è il diritto ad essere riconosciuto autore dell’opera, e comprende i diritti di inedito (solo l’autore può decidere se pubblicare l’opera o no), di anonimo (pubblicare l’opera senza nome o con psudonimo), di opporsi a qualsiasi modificazione pregiudizievole dell’opera, di ritirare l’opera dal commercio per gravi ragioni morali. Il diritto morale è intrasmissibile e imprescrittibile.
Il diritto patrimoniale d’autore consiste nel diritto esclusivo di pubblicare ed utilizzare economicamente l’opera; questo diritto ha durata limitata nel tempo: sino a settant’anni dopo la morte dell’autore, a favore degli eredi; è un diritto trasmissibile, a partire dal sedicesimo anno di età. Per esigere i diritti spettanti agli autori di opere riprodotte (canzoni, spettacoli teatrali…) è stata costitutita la Siae (società italiana autori ed editori).
- Diritto