De Legibus, Libro 2, Paragrafo 21 - Studentville

De Legibus, Libro 2, Paragrafo 21

sacerdotesque vineta virgetaque et salutem populi auguranto quique agent rem duelli quique popularem auspicium praemonento ollique obtemperanto. Divorumque iras providento sisque apparento caelique fulgura regionibus ratis temperanto urbemque et agros et templa liberata et effata habento. Quaeque augur iniusta nefasta vitiosa dira deixerit inrita infectaque sunto quique non paruerit capital esto.’ ‘Foederum pacis belli indotiarum ratorum fetiales iudices non sunto bella disceptanto.’ ‘Prodigia portenta ad Etruscos haruspices si senatus iussit deferunto Etruriaque principes disciplinam doceto. Quibus divis creverint procuranto idemque fulgura atque obstita pianto.’ ‘Nocturna mulierum sacrificia ne sunto praeter olla quae pro populo rite fient. Neve quem initianto nisi ut adsolet Cereri Graeco sacro.’

Versione tradotta

i sacerdoti, facciano pronostici per i vigneti, i vincheti e la salute del popolo, e quelli che si occuperanno di duelli o deliberazioni per il popolo, consultino gli auspici e li osservino. Prevedano le ire degli dèi e obbediscano, e distinguano le folgori, determinate le regioni del cielo; tengano purificati e consacrati la città, le campagne, i templi. Tutto ciò che l'augure avrà dichiarato iniquo, nefasto, irrituale, di cattivo augurio, sia privo di effetto e come non fatto; e chi non l'osservi, a morte sia condannato"." Della ratifica degli atti di pace, di guerra, di tregua siano i feziali giudici, messaggeri, discutano della guerra. -Riferiscano i prodigi, i portenti ad aruspici etruschi, se il senato lo comandò, e l'Etruria ammaestri nella disciplina gli ottimati. Agli dèi cui sia stato attribuito per decreto, facciano sacrifici ed i medesimi facciano espiazioni delle folgori e delle cose folgorate. - Non vi siano riti notturni di donne, salvo quelli che legalmente si faranno secondo decreto del popolo; né inizino alcuno secondo il rito greco, se non a Cerere, come consentito dall'usanza.

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