De Legibus, Libro 2, Paragrafo 31 - Studentville

De Legibus, Libro 2, Paragrafo 31

Maximum autem et praestantissimum in re publica ius est augurum cum auctoritate coniunctum neque vero hoc quia sum ipse augur ita sentio sed quia sic existimari nos est necesse. Quid enim maius est si de iure quaerimus quam posse a summis imperiis et summis potestatibus comitiatus et concilia vel instituta dimittere vel habita rescindere? Quid gravius quam rem susceptam dirimi si unus augur ‘alio ‘ dixerit? Quid magnificentius quam posse decernere ut magistratu se abdicent consules? Quid religiosius quam cum populo cum plebe agendi ius aut dare aut non dare? Quid legem si non iure rogata est tollere ut Titiam decreto conlegi ut Livias consilio Philippi consulis et auguris? Nihil domi nihil militiae per magistratus gestum sine eorum auctoritate posse cuiquam probari?

Versione tradotta

Grandissimi ed importantissimi sono infatti nello Stato i diritti e l'autorità degli àuguri. Tuttavia io non la penso così, perché sono anch'io augure, ma perché pensarla così è una necessità. Se infatti ci interessiamo al diritto, quale facoltà esiste maggiore del poter troncare se incominciate, o annullare se già tenute, le assemblee e le adunanze convocate dalle più alte autorità militari e dai più alti poteri dello Stato? Che c'è di più serio dell'interrompere un affare incominciato, se un augure ha detto" ad altro giorno "? E cosa c'è più straordinaria della facoltà di decidere che i consoli rinuncino alla loro carica? o cosa più solenne del concedere o rifiutare il diritto di trattare col popolo, con la plebe? Che cosa, dunque? Annullare una legge proposta illegalmente, come nel caso della Tizia, per decreto del collegio; come nel caso delle Livie, su proposta del console ed augure Filippo ? Il poter dimostrare a ciascuno che nulla si può fare per mezzo dei magistrati senza la loro autorità, né in pace, né in guerra?

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