Sed iuris consulti sive erroris obiciundi causa quo plura et difficiliora scire videantur sive quod similius veri est ignoratione docendi nam non solum scire aliquid artis est sed quaedam ars [est] etiam docendi saepe quod positum est in una cognitione id in infinita dispertiuntur. Velut in hoc ipso genere quam magnum illud Scaevolae faciunt pontifices ambo et eidem iuris peritissimi! ‘Sae’ inquit Publi filius ‘ex patre audivi pontificem bonum neminem esse nisi qui ius civile cognosset.’ Totumne? Quid ita? Quid enim ad pontificem de iure parietum aut aquarum aut luminum si eo quod cum religione coniunctum est? Id autem quantulum est! De sacris credo de votis de feriis et de sepulcris et si quid eius modi est. Cur igitur haec tanta facimus cum cetera perparva sint de sacris autem qui locus patet latius haec sit una sententia ut conserventur semper et deinceps familiis prodantur et ut in lege posui perpetua sint sacra?
Versione tradotta
Ma i giuristi, o per sottolineare un errore, al fine di sembrare d'avere una preparazione più vasta e sottile, oppure, il che è più verisimile, per ignoranza di metodo - infatti non soltanto conoscere qualcosa appartiene alla scienza, ma [vi è] pure una scienza dell'insegnare -, spesso dividono all'infinito ciò che si riferisce ad un unico concetto, come appunto in questa materia ampliandola in misura tanto estesa come fanno i due Scevola, entrambi pontefici ed espertissimi di diritto. Dice il figlio di Publio: " Ho spesso sentito dire da mio padre che nessuno può essere un buon pontefice, se non conosce il diritto civile". Ma parla forse di una conoscenza completa? E perché? Quanto può importare ad un pontefice del diritto dei muri comuni o delle acque o delle luminarie, se non che abbia attinenza con le faccende del culto? E questo punto quanto è limitato come importanza! Consiste nelle cerimonie, nei voti, nelle feste, nei sepolcri, e se in ciò che vi sia qualcosa di analogo. Perché allora diamo loro tanta importanza? Essendo le altre questioni d'interesse assolutamente limitato, circa le cerimonie del culto, argomento questo più esteso, l'unico principio sia il seguente, che i riti si conservino sempre e si tramandino nelle famiglie, e, come ho esposto nella legge, siano perpetui.
- Letteratura Latina
- Libro 2
- Cicerone
- De Legibus