Hoc posito haec iura pontificum auctoritate consecuta sunt ut ne morte patris familias sacrorum memoria occideret iis essent ea adiuncta ad quos eiusdem morte pecunia venerit. Hoc uno posito quod est ad cognitionem disciplinae satis innumerabilia nascuntur quibus implentur iuris consultorum libri. Quaeruntur enim qui adstringantur sacris. Heredum causa iustissima est; nulla est enim persona quae ad vicem eius qui e vita emigrarit propius accedat. Deinde qui morte testamentove eius tantundem capiat quantum omnes heredes: id quoque ordine est enim ad id quod propositum est adcommodatum. Tertio loco si nemo sit heres is qui de bonis quae eius fuerint quom moritur usu ceperit plurimum possidendo. Quarto qui si nemo sit qui ullam rem ceperit de creditoribus eius plurimum servet.
Versione tradotta
Ciò posto, questo diritto per l'autorità dei pontefici fece sì che nemmeno alla morte del capo famiglia venisse a cadere la memoria del culto familiare, ed esso fosse attribuito a coloro che, per la morte del padre, fossero eredi di un patrimonio. Stabilito questo soltanto, che è sufficiente per la conoscenza della materia, ne nascono innumerevoli corollari, dei quali sono pieni i libri dei giuristi; essi infatti si pongono la questione di chi sia tenuto a provvedere al culto. La posizione di eredi è la più legittima; non vi è infatti persona che subentri più direttamente a1 posto di chi se ne è andato da questa vita. In secondo luogo, colui che a séguito di una morte e di un testamento venga in possesso di una quota pari a quella di tutti gli eredi messi insieme. Anche questo nell'ordine è conforme al principio che abbiamo enunciato. In terzo luogo, se non esiste alcun erede, colui che avrà fatto sua di fatto la maggior parte dei beni appartenenti al defunto al momento della morte. In quarto luogo, ove non vi sia alcuno che sia venuto in possesso di qualcosa, quello dei creditori che conservi nelle sue mani la maggior parte della sua sostanza.
- Letteratura Latina
- Libro 2
- Cicerone
- De Legibus