De Legibus, Libro 2, Paragrafo 50 - Studentville

De Legibus, Libro 2, Paragrafo 50

Sed pontificem sequamur. Videtis igitur omnia pendere ex uno illo quod pontifi cum pecunia sacra coniungi volunt isdemque ferias et caerimonias adscribendas putant. Atque etiam hoc docent Scaevolae quom est partitio ut si in testamento deducta scripta non sit ipsique minus ceperint quam omnibus heredibus relinquatur sacris ne alligentur. In donatione hoc idem secus interpretantur: quod pater familias in eius donatione qui in ipsius potestate est adprobavit ratum est; quod eo insciente factum est si id is non adprobat ratum non est.

Versione tradotta

Ma continuiamo a tener dietro al pontefice. Vedete dunque che tutto deriva da quell'unico principio, secondo il quale i pontefici vogliono che il culto vada connesso al patrimonio ed ai medesimi eredi ritengono che si debba attribuire la celebrazione delle festività e dei riti. E gli Scevola stabiliscono anche questo, che, quando si fa la divisione dei beni, come nel caso in cui non è dichiarata per iscritto nel testamento la somma da dedursi in lascito, se i legatari hanno preso di meno del totale dell'asse ereditario, non siano tenuti al mantenimento del culto. Però quelli medesimi seguono un'altra interpretazione per le donazioni, e quello che il capo famiglia approvò nella donazione di colui che è sotto la sua tutela diventa esecutivo; ciò che invece si fece a sua insaputa, se egli non lo approva, non è esecutivo.

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