His propositis quaestiunculae multae nascuntur quas qui non intellegat si ad caput referat per se ipse facile perspiciat. Veluti si minus quis cepisset ne sacris alligaretur at post de eius heredibus aliquis exegisset pro sua parte id quod ab eo quoi ipse heres esset praetermissum fuisset eaque pecunia non minor esset facta cum superiore exactione quam heredibus omnibus esset relicta qui eam pecuniam exegisset solum sine coheredibus sacris alligari. Quin etiam cavent ut cui plus legatum sit quam sine religione capere liceat is per aes et libram heredes testamenti solvat propterea quod eo loco res est ita soluta hereditate quasi ea pecunia legata non esset.
Versione tradotta
Da queste premesse nascono molte piccole questioni; e chi non ne avrà compreso l'essenza, non potrà forse averne piena conoscenza, risalendo al principio fondamentale. Così nel caso di uno che avesse preso meno dello spettante per non esser tenuto al carico del culto, ed in seguito uno dei suoi eredi pretendesse come sua parte ciò cui aveva rinunziato colui del quale è erede, e questi beni con la parte prelevata prima divenissero non inferiori a quelli lasciati globalmente a tutti gli eredi; colui il quale pretendesse tale parte del patrimonio sarebbe tenuto a provvedere al culto da solo, senza concorso dei coeredi. Anzi gli Scevola provvedono a che colui, il quale abbia ricevuto un lascito maggiore di quanto gli sarebbe lecito senza accollarsi il carico del culto, questi possa riscattare in contanti gli eredi testamentari dall'obbligo del culto, per questo fatto in tal modo il patrimonio viene liberato dagli obblighi derivanti dall'eredità, quasi che quel denaro non fosse stato trasmesso per testamento.
- De Legibus
- Libro 2
- Cicerone
- De Legibus