De Legibus, Libro 2, Paragrafo 57 - Studentville

De Legibus, Libro 2, Paragrafo 57

Quod haud scio an timens suo corpori posset accidere primus e patriciis Corneliis igni voluit cremari. Dedarat enim Ennius de Africano: ‘Hic est ille situs’ vere nam siti dicuntur ii qui conditi sunt. Nec tamen eorum ante sepulcrum est quam iusta facta et porcus caesus est. Et quod nunc communiter in omnibus sepultis venit usu humati dicantur id erat proprium tum in iis quos humus iniecta contexerat eumque morem ius pontificale confirmat. Nam prius quam in os iniecta gleba est locus ille ubi crematum est corpus nihil habet religionis; iniecta gleba tum et ille humatus est et sepulcrum vocatur ac tum denique multa religiosa iura conplectitur. Itaque in eo qui in nave necatus deinde in mare proiectus esset decrevit P. Mucius familiam puram quod os supra terram non extaret; porcam heredi esse contrac et habendas triduum ferias et porco femina piaculum faci. Si in mari mortuus esset eadem praeter piaculum et ferias.

Versione tradotta

E non so bene se temendo che lo stesso potesse accadere al suo corpo, che per primo fra i patrizi della famiglia Cornelia egli volle essere cremato. Dice infatti Ennio dell'Africano: " Qui egli è sepolto ", ed è esatto, poiché si dicono sepolti quelli che sono stati inumati. Eppure non è ancora un sepolcro, se prima non sono celebrate le esequie e sacrificato un maiale. E quello che ora comunemente si dice per tutti i sepolti, che sono detti inumati, questo allora si riferiva in modo specifico a quelli che erano stati ricoperti con la terra gettatavi sopra, ed il diritto pontificale conferma questa usanza. Prima infatti che venga buttata la terra sull'osso, il luogo ove il corpo è stato cremato non ha alcun significato religioso; ma buttatavi sopra la terra, allora dalla terra prende il nome di tumulo il luogo dove è inumato, e soltanto allora diventa soggetto di molti diritti religiosi. Così P. Mucio stabilì che la famiglia di colui che sia stato ucciso su di una nave ed il cui corpo sia stato gettato in mare, sia da considerarsi pura, perché non ne resta l'osso insepolto; che l' erede debba soltanto sacrificare la scrofa, che si celebrino le ferie per tre giorni e che si faccia un sacrificio espiatorio con una scrofa; ma se il defunto fosse morto in acqua, non si procede all'espiazione né alle ferie.

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