Atticus: Video quae sint in pontificio iure sed quaero ecquidnam sit in legibus.
Marcus: Pauca sane Tite et ut arbitror non ignota vobis. Sed ea non tam ad religionem spectant quam ad ius sepulcrorum. ‘Hominem mortuum’ inquit lex in XII ‘ in urbe ne sepelito neve urito.’ Credo vel propter ignis periculum. Quod autem addit ‘neve urito’ indicat non qui uratur sepelin sed qui humetur.
Atticus: Quid quod post XII in urbe sepulti sunt clari viri?
Marcus: Credo Tite fuisse aut eos quibus hoc ante hanc legem virtutis causa tributum est ut Poplicolae ut Tuberto quod eorum posteri iure tenuerunt aut eos si qui hoc ut C. Fabricius virtutis causa soluti legibus consecuti sunt. Sed in urbe sepeliri lex vetat sic decretum a pontificum collegio non esse ius in loco publico fieri sepulcrum. Nostis extra portam Collinam aedem Honoris. Aram in eo loco fuisse memoriae proditum est. Ad eam cum lamina esset inventa et in ea scriptum ‘Honoris’ ea causa fuit aedis haec dedicare. Sed quom multa in eo loco sepulcra fuissent exarata sunt. Statuit enim collegium locum publicum non potuisse privata religione obligari.
Versione tradotta
Attico: - Mi rendo conto di ciò che è compreso nel diritto pontificale, ma ti chiedo, che cosa venga stabilito nelle leggi.
Marco: - Poche disposizioni, Tito, e, come credo, non ignote a voi; ma esse riguardano non tanto il culto, quanto i diritti relativi ai sepolcri. La legge dice nelle dodici tavole: " Non si seppellisca né si cremi in città il cadavere ", penso a causa del pericolo di incendio. E poiché aggiunge " non si cremi ", chiarisce che non è seppellito colui che viene cremato, ma colui che è inumato.
Attico: - Ma come è possibile, se dopo la promulgazione delle dodici tavole si seppellirono in città gli uomini illustri?
Marco: - Credo, Tito, che si sia trattato di quelli cui tal privilegio fu conferito prima di questa legge in riconoscimento del loro valore, come a Publicola ed a Tuberto, privilegio che i loro discendenti conservarono per diritto, o di quelli che lo conseguirono come G. Fabrizio, essendo stati esonerati dall'osservanza della legge a causa dei loro meriti. Ma come la legge fa divieto di seppellire in città, così il collegio dei pontefici stabilì che non fosse lecito che si costruissero sepolcri in luogo pubblico. Tu conosci il tempio dell'Onore fuori porta Collina; si tramanda che in quel luogo ci fosse un altare; e che, essendosi trovata presso di essa una lamina con su scritto "lamina dell'Onore ", tale fu il motivo della dedica di questo tempio. Ma poiché in quel luogo si trovavano molti sepolcri, vi fu passato sopra l'aratro; infatti il collegio stabilì che un luogo pubblico non poteva essere usato per riti di culto privato.
- De Legibus
- Libro 2
- Cicerone
- De Legibus