Iam cetera in XII minuendi sumptus sunt lamentationisque funebris translata de Solonis fere legibus. ‘Hoc plus’ inquit ‘ne facito. Rogum ascea ne polito.’ Nostis quae sequuntur. Discebamus enim pueri XII ut carmen necessarium quas iam nemo discit. Extenuato igitur sumptu tribus reciniis et tunicula purpurea et decem tibicinibus tollit etiam lamentationem: ‘Mulieres genas ne radunto neve lessum funeris ergo habento.’ Hoc veteres interpretes Sex. Aelius L. Acilius non satis se intellegere dixerunt sed suspicari vestimenti aliquod genus funebris L. Aelius lessum quasi lugubrem eiulationem ut vox ipsa significat. Quod eo magis iudico verum esse quia lex Solonis id ipsum vetat. Haec laudabilia et locupletibus fere cum plebe communia. Quod quidem maxime e natura est tolli fortunae discrimen in morte.
Versione tradotta
Le altre norme delle dodici tavole poi, relative alla diminuzione delle spese ed al compianto funebre, furono quasi tradotte dalla legislazione di Solone. E' detto: " Non si faccia più questo: non si levighi con l'ascia la legna del rogo ". Tu sai quel che segue, che da fanciulli imparavamo a memoria le dodici tavole come un carme obbligatorio; ma ormai quasi più nessuno le studia. Limitata dunque la spesa a tre pezze di stoffa, ad una tunichetta di porpora ed a dieci flautisti, elimina anche il lamento funebre: " Le donne non si graffino le guance e di conseguenza non intonino la nenia per il funerale ". Gli antichi interpreti Sesto Elio e L. Acilio dissero di non riuscire a comprenderlo, ma s'immaginava un qualche genere di abito da lutto, e L. Elio affermava che quelle nenie sono quasi un lugubre pianto, secondo il significato del termine stesso; e tanto più credo essere vera questa interpretazione, in quanto la legge di Solone contiene esattamente tale divieto. Queste lodevoli disposizioni sono per lo più comuni ai ricchi ed al popolo; ed è assolutamente un fatto naturale che davanti alla morte venga meno ogni distinzione di fortuna.
- De Legibus
- Libro 2
- Cicerone
- De Legibus