Cetera item funebria quibus luctus augetur XII sustulerulit. ‘Homini’ inquit ‘mortuo ne ossa legito quoi pos funus faciat.’ Excipit bellicam peregrinamque mortem. Haec praeterea sunt in legibus: ‘servilis unctura tollitor omnisque circumpotatio.’ Quae et recte tolluntur neque tollerentur nisi fuissent. ‘Ne sumptuosa respersio ne longae coronae nec acerrae praeferantur.’ Illa iam significatio est laudis ornamenta ad mortuos pertinere quod coronam virtute partam et ei qui peperisset et eius parenti sine fraude esse lex impositam iubet. Credoque quod erat factitatum ut uni plura funera fierent lectique plures sternerentur id quoque ne fieret lege sanctum est. Qua in lege quom esset ‘neve aurum addito’ quam humane excipiat altera lex : ‘At cui auro dentes iuncti escunt ast im cum ub sepeliet uretve se fraude esto.’ Et simul illud videtote aliud habitum esse sepelire et urere.
Versione tradotta
Le dodici tavole con lo stesso criterio soppressero le altre usanze funebri intese ad accrescere il lutto. " Non si raccolgano le ossa del cadavere", dicono, "per fargli in seguito un altro funerale". Si fa eccezione per la morte avvenuta in guerra e lontano dal proprio paese. Inoltre vi sono nelle leggi queste disposizioni: "viene abolita l'unzione del cadavere ad opera di servi, ed ogni simposio funebre". Manifestazioni che giustamente vengono soppresse e che non lo sarebbero se non fossero state in uso. Ed i divieti quali " Non si facciano libagioni troppo costosa, non si portino innanzi al defunto grandi corone né incensieri". Che tali ornamenti spettino ai defunti è già una indice di lode, poiché la legge stabilisce che "la corona acquisita col valore" possa essere legittimamente imposta ed a colui che se l'è guadagnata ed a suo padre. Credo che anche sia stato imposto il divieto di celebrare per una sola persona più di un funerale e di apprestare più di un letto funebre, e ciò venne sancito dalla legge. Ed essendovi in questa legge il divieto di "non aggiungere oro", osservate quanto umanamente il secondo comma della legge stabilisca una eccezione: " ma colui che avrà i denti legati in oro, e se quest'oro verrà seppellito o cremato con lui, ciò sia legittimo". E nello stesso tempo osservate questo, che fu considerato diverso il seppellire ed il cremare.
- De Legibus
- Libro 2
- Cicerone
- De Legibus