Duae sunt praeterea leges de sepulcris quarum altera privatorum aedificiis altera ipsis sepulcris cavet. Nam quod ‘rogum bustumve novum’ vetat ‘propius sexaginta pedes adigi aedes alienas invito domino’ incendium videtur arcere . Quod autem ‘forum’ id est vestibulum sepulcri ‘bustumve usu capi’ vetat tuetur ius sepulcrorum. Haec habemus in XII sane secundum naturam quae norma legis est. Reliqua sunt in more: funus ut indicatur si quid ludorum dominusque funeris utatur accenso atque lictoribus
Versione tradotta
Inoltre esistono due leggi sui sepolcri, delle quali una riguarda gli edifici dei privati, l'altra i sepolcri stessi. Infatti il testo "è vietato che si eriga un rogo od una tomba a meno di sessanta piedi dalle abitazioni altrui senza il consenso del proprietario" sembra imporre il divieto per timore di un incendio. In quanto poi all'espressione " è vietato prendere possesso di fatto del foro", cioè del vestibolo della tomba, "o del luogo dove fu arso il cadavere", si tutela il diritto dei sepolcreti. Queste disposizioni esistono nelle dodici tavole, assolutamente secondo natura, la quale è norma di legge; il resto è contemplato dalla consuetudine: venga celebrato il funerale come è annunziato, se sia accompagnato da giochi, e che il direttore del corteo si serva di un sostituto e dei littori,
- De Legibus
- Libro 2
- Cicerone
- De Legibus