De Legibus, Libro 2, Paragrafo 62 - Studentville

De Legibus, Libro 2, Paragrafo 62

honoratorum virorum laudes in contione memorentur easque etiam cantus ad tibicinem prosequatur cui nomen neniae quo vocabulo etiam Graecos cantus lugubres nominantur.

Atticus: : Gaudeo nostra iura ad naturam accommodari maiorumque sapientia admodum delector. Sed requiro ut ceteri sumptus sic etiam sepulcrorum modum.

Marcus : Recte requiris. Quos enim ad sumptus progressa iam ista res sit in C. Figuli sepulcro vidisse [te] credo. Minimam olim istius rei fuisse cupiditatem multa extant exempla maiorum. Nostrae quidem legis interpretes quo capite iubentur sumptum et luctum removere a deorum Manium iure hoc intellegant in primis sepulcrorum magnificentiam esse minuendam.

Versione tradotta

si ricordino in un discorso commemorativo i meriti dei defunti insigni, e che questi siano seguiti da un canto accompagnato dai flautisti, detto nenia, nome col quale anche [presso] i Greci vengono denominate le cantilene da lutto.

Attico: - Sono contento che le nostre leggi si accordino con la natura, e sono oltremodo soddisfatto della saggezza dei nostri antenati. Tuttavia mi aspetterei, come per le altre spese, così anche una limitazione per quella dei sepolcri.

Marco: - Giusta esigenza, la tua; a quale sperpero di denaro infatti si sia ormai giunti, credo che te ne sarai fatta un'idea dal sepolcro di G. Figulo. Molti esempi dei nostri antenati testimoniano che un tempo non ci fu alcuna ambizione di questa portata. Infatti gli interpreti della nostra legge, in quel paragrafo dove si dispone di allontanare dal diritto degli dèi Mani le spese ed il lutto, questo dovrebbero capire soprattutto, che si dovrebbe limitare il lusso delle tombe.

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