Extrui autem vetat sepulcrum altius quam quod quinque diebus absolverint nec e lapide excitari plus nec inponi quam quod capiat laudem mortui incisam ne plus quattuor herois versibus quos longos appellat Ennius. Habemus igitur huius quoque auctoritatem de sepulcris summi viri a quo item funerum sumptus praefinitur ex censibus a minis quinque usque ad minam. Deinceps dicit eadem illa de inmortalitate animorum et reliqua post mortem tranquillitate bonorum poenis impiorum.
Versione tradotta
Fa poi divieto che si costruisca un sepolcro più alto di quanto non possa essere condotto a termine in cinque giornate [da cinque uomini], né che vi sia messa sopra una lapide più grande di quanto necessario a contenere l'elogio del morto in non più di quattro esametri dattilici, quelli che Ennio chiama "lunghi". Abbiamo dunque anche l'autorità di un uomo eminente circa i sepolcri, da cui viene posto ancora un limite alle spese dei funerali a seconda del censo, da una a cinque mine. Di seguito dice quel che già sappiamo sull'immortalità dell'anima e di quanto ci attende dopo morte, della pace dei buoni e della punizione degli empi.
- De Legibus
- Libro 2
- Cicerone
- De Legibus