De Legibus, Libro 3, Paragrafo 16 - Studentville

De Legibus, Libro 3, Paragrafo 16

Quare nec ephori Lacedaemone sine causa a Theopompo oppositi regibus nec apud nos consulibus tribuni. Nam illud quidem ipsum quod in iure positum est habet consul ut ei reliqui magistratus omnes pareant excepto tribuno qui post exstitit ne id quod fuerat esset. Hoc enim primum minuit consulare ius quod exstitit ipse qui eo non teneretur deinde quod attulit auxilium reliquis non modo magistratibus sed etiam privatis consuli non parentibus.

Versione tradotta

Perciò non a caso a Sparta Teopompo contrappose ai re gli efori, e noi i tribuni ai consoli. Infatti il console ha appunto quello che gli è riconosciuto di diritto, la facoltà di farsi obbedire da tutti gli altri magistrati ad eccezione del tribuno, il quale venne istituito in un secondo tempo affinché non vi fossero più quegli inconvenienti che si erano verificati in passato. E questo evento, in primo luogo, la nascita di una magistratura non soggetta ad esso, sminuì il potere consolare, e secondariamente il fatto che essa recò appoggio non soltanto agli altri magistrati, ma anche ai privati che non obbedissero al console.

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