De Legibus, Libro 3, Paragrafo 27 - Studentville

De Legibus, Libro 3, Paragrafo 27

Marcus: Deinceps igitur omnibus magistratibus auspicia et iudicia dantur: iudicia ut esset populi potestas ad quam provocaretur auspicia ut multos inutiles comitiatus probabiles inpedirent morae. Saepe enim populi impetum iniustum auspiciis di immortales represserunt. Ex iis autem qui magistratum ceperunt quod senatus efficitur populare sane neminem in summum locum nisi per populum venire sublata cooptatione censoria. Sed praesto est huius viti temperatio quod senatus lege nostra confirmatur auctoritas.

Versione tradotta

Marco: - In seguito si attribuisce a tutti i magistrati la facoltà di trarre auspici e di giudicare: i giudizi, affinchè vi fosse un'autorità popolare alla quale appellarsi, gli auspici, affinchè ragionevoli dilazioni impedissero molti comizi inutili; infatti non di rado gli dèi immortali repressero con gli auspici la foga ingiustificata del popolo. Tra quelli vi furono coloro i quali tennero la magistratura, e questi sono i soggetti che compongono il senato; sarebbe gradito al popolo che nessuno pervenisse alla massima carica se non per elezione popolare, una volta eliminata l'integrazione del senato per opera dei censori. Ma si trova a portata di mano uno strumento che attenua questo difetto, per il fatto che l'autorità del senato viene rafforzata dalla nostra legge.

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