De Legibus, Libro 3, Paragrafo 28 - Studentville

De Legibus, Libro 3, Paragrafo 28

Sequitur enim: ‘Eius decreta rata sunto.’ Nam ita se res habet ut si senatus dominus sit publici consilii quodque is creverit defendant omnes et si ordines reliqui principis ordinis consilio rem publicam gubernari velint possit ex temperatione iuris cum potestas in populo auctoritas in senatu sit teneri ille moderatus et concors civitatis status praesertim si proximae legi parebitur; nam proximum est: ‘Is ordo vitio careto ceteris specimen esto.’

Quintus: Praeclara vero frater ista lex sed et late patet ut vitio careat ordo et censorem quaerit interpretem.

Versione tradotta

Essa infatti aggiunge: " I suoi decreti siano irrevocabili ". Infatti le cose stanno in questi termini , cioè, se il senato è arbitro delle pubbliche decisioni, tutti sostengano quanto esso ha stabilito, e se le altre classi vogliono che lo Stato sia governato dal consiglio di questa classe di ottimati, è possibile, mediante il giusto equilibrio dei diritti, risiedendo il potere nel popolo e l'autorità nel senato, mantenere lo Stato in condizioni di normalità e di concordia, soprattutto se viene osservata la legge successiva, la quale afferma: " Questo ordine sia esente da difetti, sia di esempio agli altri".

Quinto: - Davvero magnifica, questa legge, fratello, ma è anche del tutto chiaro che quest'ordine sia del tutto esente da difetti, ed inoltre esige l'intervento del censore per la sua interpretazione.

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