De Legibus, Libro 3, Paragrafo 35 - Studentville

De Legibus, Libro 3, Paragrafo 35

Sunt enim quattuor leges tabellariae quarum prima de magistratibus mandandis: ea est Gabinia lata ab homine ignoto et sordido. Secuta biennio post Cassia est de populi iudiciis a nobili homine lata L. Cassio sed pace familiae dixerim dissidente a bonis atque omnis rumusculos populari ratione aucupante. Carbonis est tertia de iubendis legibus ac vetandis seditiosi atque inprobi civis cui ne reditus quidem ad bonos salutem a bonis potuit adferre.

Versione tradotta

Quattro sono infatti le leggi tabellari la prima delle quali riguarda l'elezione dei magistrati; essa è la Gabinia, presentata da un uomo di estrazione sociale bassa e volgare. Due anni dopo arrivò la legge Cassia sui processi popolari, proposta da L. Cassio, nobile ma, con buona pace della sua famiglia, in disaccordo con i galantuomini, e bramoso di monopolizzare ogni minimo accenno di favore accarezzando il popolo. La terza è quella di Carbone, riguardante l'approvazione o il rigetto delle leggi; cittadino, questo, turbolento e disonesto, al quale non potè procurargli sicurezza da parte dei galantuomini nemmeno l'aver fatto ritomo fra di loro.

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