De Legibus, Libro 3, Paragrafo 47 - Studentville

De Legibus, Libro 3, Paragrafo 47

Haec detur cura censoribus quando quidem eos in re publica semper volumus esse. Apud eosdem qui magistratu abierint edant et exponant quid in magistratu gesserint deque iis censores praeiudicent. Hoc in Graecia fit publice constitutis accusatoribus qui quidem graves esse non possunt nisi sunt voluntarii. Quocirca melius rationes referri causamque exponi censoribus integram tamen legi accusatori iudicioque servari. Sed satis iam disputatum est de magistratibus nisi forte quid desideratis.

Atticus: Quid? Si nos tacemus locus ipse te non admonet quid tibi sit deinde dicendum?

Marcus: Mihine? De iudiciis arbitror Pomponi; id est enim iunctum magistratibus.

Versione tradotta

Questo incarico dovrebbe essere affidato ai censori, dal momento che noi vogliamo che essi siano sempre presenti nel nostro Stato. Coloro i quali escono da una magistratura dichiarino ed espongano presso i medesimi ciò che essi hanno compiuto durante tutta la carica ricoperta, ed i censori ne diano un giudizio preliminare. Questo in Grecia lo si fa nominando dei pubblici accusatori, i quali non possono agire con severità se non sono volontari. Per questo è meglio che si dia conto ai censori e si espongano loro le giustificazioni, e che tuttavia resti immune da pregiudizi l'azione della legge, dell'accusatore e dell'autorità giudiziaria. Ma ormai abbiamo discusso abbastanza dei magistrati, a meno che non vogliate sapere qualcosa di più.

Attico: - Perché? Se noi ce ne stiamo zitti, l'argomento stesso non te lo richiama in mente. Che cos'altro dovresti dirci?

Marco: - Io? Credo qualcosa sui processi, Pomponio; questo infatti è connesso con i magistrati.

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