Paragrafo 31
Postquam vero pontificatum maximum quem numquam vivo Lepido auferre sustinuerat mortuo demum suscepit quidquid fatidicorum librorum Graeci Latinique generis nullis vel parum idoneis auctoribus vulgo ferebatur supra duo milia contracta undique cremavit ac solos retinuit Sibyllinos bos quoque dilectu habito; condiditque duobus forulis auratis sub Palatini Apollinis basi. Annum a Divo lulio ordinatum sed postea neglegentia conturbatum atque confusum rursus ad pristinam rationem redegit; in cuius ordinatione Sextilem mensem e suo cognomine nuncupavit magis quam Septembrem quo erat natus quod hoc sibi et primus consulatus et in signes victoriae optigissent. Sacerdotum et numerum et dignitatem sed et commoda auxit praecipue Vestalium virginum. Cumque in demortuae locum aliam capi oporteret ambirentque multi ne filias in sortem darent adiuravit si cuiusquam neptium suarum competeret aetas oblaturum se fuisse eam. Nonnulla etiam ex antiquis caerimoniis paulatim abolita restituit ut Salutis augurium Diale flamonium sacrum Lupercale ludos Saeculares et Compitalicios. Lupercalibus vetuit currere inberbes item Saecularibus ludis iuvenes utriusque sexus prohibuit ullum nocturnum spectaculum frequentare nisi cum aliquo maiore natu propinquorum. Compitales Lares ornari bis anno instituit vernis floribus et aestivis. Proximum a dis immortalibus honorem memoriae ducum praestitit qui imperium p. R. ex minimo maximum reddidissent. Itaque et opera cuiusque manentibus titulis restituit et statuas omnium triumphali effigie in utraque fori sui porticu dedicavit professus et edicto: commentum id se ut ad illorum vitam velut ad exemplar et ipse dum viveret et insequentium aetatium principes exigerentur a civibus. Pompei quoque statuam contra theatri eius regiam marmoreo Iano superposuit translatam e curia in qua C. Caesar fuerat occisus.
Paragrafo 32
Pleraque pessimi exempli in perniciem publicam aut ex consuetudine licentiaque bellorum civilium duraverant aut per pacem etiam exstiterant. Nam et grassatorum plurimi palam se ferebant succincti ferro quasi tuendi sui causa et rapti per agros viatores sine discrimine liberi servique ergastulis possessorum supprimebantur et plurimae factiones titulo collegi novi ad nullius non facinoris societatem coibant. Igitur grassaturas dispositis per opportuna loca stationibus inhibuit ergastula recognovit collegia praeter antiqua et legitima dissolvit. Tabulas veterum aerari debitorum vel praecipuam calumniandi materiam exussit; loca in urbe publica iuris ambigui possessoribus adiudicavit; diuturnorum reorum et ex quorum sordibus nihil aliud quam voluptas inimicis quaereretur nomina abolevit condicione proposita ut si quem quis repetere vellet par periculum poenae subiret. Ne quod autem maleficium negotiumve in punitate vel mora elaberetur triginta amplius dies qui honoraris ludis occupabantur actui rerum accommodavit. Ad tris iudicum decurias quartam addidit ex inferiore censu quae ducenariorum vocaretur iudicaretque de levioribus summis. Iudices a tricensimo aetatis anno adlegit id est quinquennio maturius quam solebant. Ac plerisque iudicandi munus detractantibus vix concessit ut singulis decuriis per vices annua vacatio esset et ut solitae agi Novembri ac Decembri mense res omitterentur.
Paragrafo 33
Ipse ius dixit assidue et in noctem nonnumquam si parum corpore valeret lectica pro tribunali collocata vel etiam domi cubans. Dixit autem ius non diligentia modo summa sed et lenitate siquidem manifesti parricidii reum ne culleo insueretur quod non nisi confessi adficiuntur hac poena ita fertur interrogasse: “Certe patrem tuum non occidisti ?” Et cum de falso testamento ageretur omnesque signatores lege Cornelia tenerentur non tantum duas tabellas damnatoriam et absolutoriam simul cognoscentibus dedit sed tertiam quoque qua ignosceretur iis quos fraude ad signandum vel errore inductos constitisset. Appellationes quotannis urbanorum quidem litigatorum praetori delegabat urbano at provincialium consularibus viris quos singulos cuiusque provinciae negotiis praeposuisset.
Paragrafo 34
Leges retractavit et quasdam ex integro sanxit ut sumptuariam et de adulteriis et de pudicitia de ambitu de maritandis ordinibus. Hanc cum aliquanto severius quam ceteras emendasset prae tumultu recusantium perferre non potuit nisi adempta demum lenitave parte poenarum et vacatione trienni data auctisque praemiis. Sic quoque abolitionem eius publico spectaculo pertinaciter postulante equite accitos Germanici liberos receptosque partim ad se partim in patris gremium ostentavit manu vultuque significans ne gravarentur imitari iuvenis exemplum. Cumque etiam inmaturitate sponsarum et matrimoniorum crebra mutatione vim legis eludi sentiret tempus sponsas habendi coartavit divortiis modum imposuit.
Paragrafo 35
Senatorum affluentem numerum deformi et incondita turbañerant enim super mille et quidam indignissimi et post necem Caesaris per gratiam et praemium adlecti quos orcinos vulgus vocabatñad modum pristinum et splendorem redegit duabus lectionibus: prima ipsorum arbitratu quo vir virum legit secunda suo et Agrippae; quo tempore existimatur lorica sub veste munitus ferroque cinctus praesedisse decem valentissimis senatorii ordinis amicis sellam suam circumstantibus. Cordus Cremutius scribit ne admissum quidem tunc quem quam senatorum nisi solum et praetemptato sinu. Quosdam ad excusandi se verecundiam compulit servavitque etiam excusantibus insigne vestis et spectandi in orchestra epulandique publice ius. Quo autem lecti probatique et religiosius et minore molestia senatoria munera fungerentur sanxit ut prius quam consideret quisque ture ac mero supplicaret apud aram eius dei in cuius templo coiretur et ne plus quam bis in mense legitimus senatus ageretur Kalendis et Idibus neve Septembri Octobrive mense ullos adesse alios necesse esset quam sorte ductos per quorum numerum decreta confici possent; sibique instituit consilia sortiri semenstria cum quibus de negotiis ad frequentem senatum referendis ante tractaret. Sententias de maiore negotio non more atque ordine sed prout libuisset perrogabat ut perinde quisque animum intenderet ac si censendum magis quam adsentiendum esset.
Versione tradotta
Paragrafo 31
Diventato, soltanto dopo la morte di Lepido, pontefice massimo, carica che mai aveva mai osato togliergli, finché era ancora vivo, raggruppò tutte le profezie greche e latine che, senza autorità di alcun genere o comunque non sufficienti, circolavano tra il popolo, circa duemila, raccolte da ogni parte e le fece bruciare e conservò soltanto i libri sibillini, ed anche questi dopo aver effettuato una cernita, e li ripose in due armadi dorati alla base della statua di Apollo Palatino. Riportò al precedente computo (nel calendario) l’ordine dellanno introdotto dal divino Cesare e poi, per trascuratezza, alterato e sconvolto; in questo ordine diede il proprio soprannome al mese Sestile invece che al Settembre, in cui era nato, perché proprio nel Sestile aveva conseguito sia il suo primo consolato sia notevoli vittorie. Ampliò sia il numero, sia il prestigio, sia le prerogative dei sacerdoti, specialmente delle vergini Vestali. Quando fu necessario scegliere una vestale al posto di una che era morta, poiché molti cittadini brigavano per non dare le loro figlie alla sorte, giurò che se una o l’altra delle sue nipoti avesse avuto l’età adatta, egli stesso l’avrebbe offerta. Ripristinò anche alcune delle antiche tradizioni religiose, a poco a poco cadute in disuso, come l’augurio della Salute, la dignità del flamine di Giove, la cerimonia dei Lupercali, i giochi Secolari e quelli Compitali. Vietò ai giovani imberbi di correre ai Lupercali, inoltre proibì sia ai ragazzi, sia alle ragazze di assistere, durante i giochi Secolari, alle rappresentazioni notturne se non in compagnia di un parente adulto. Stabilì che i Lari Compitali venissero ornati di fiori due volte all’anno, in primavera e in estate. Come se fossero dèi immortali, tributò onore alla memoria dei condottieri che avevano reso grandissimo il dominio del popolo romano, da modesto che era. Così non solo restaurò gli edifici che ciascuno aveva eretto, mantenendone le iscrizioni, ma in entrambi i portici del suo foro collocò le statue di tutti costoro con l insegna del trionfo: in un editto proclamò poi che aveva ideato tutto ciò affinché dai concittadini lui stesso, per tutto il tempo che vivesse, e i principi delle epoche successive fossero indirizzati alla loro vita come ad un modello. Dopo aver fatto perfino trasportare fuori della curia, dove Cesare era stato ucciso, la statua di Pompeo, la collocò di fronte alla galleria contigua al suo teatro, sulla sommità di un arcata di marmo.
Paragrafo 32
Molti abusi, di pessimo esempio e pericolosi per lordine pubblico, o sussistevano ancora, per abitudine e in seguito allarbitrio delle guerre civili, o si erano introdotti persino durante la pace. Infatti moltissimi briganti si mostravano in pubblico con un pugnale alla cintura, come per difendersi; per i campi i viaggiatori, dopo essere stati rapiti, si tenevano prigionieri, senza distinzione fra liberi e schiavi, nelle celle dei proprietari; si alleavano, a titolo di nuovo collegio, moltissime associazioni per compiere insieme ogni crimine. Augusto, dunque, represse il brigantaggio avendo collocato posti di guardia nei luoghi opportuni, fece ispezionare tutte le celle e sciolse tutte le associazioni, tranne quelle antiche e legittime. Fece bruciare le liste dei vecchi debitori dell’erario, ovvero la fonte principale delle calunnie; a Roma assegnò a coloro che li possedevano i terreni ritenuti, in base a un diritto discutibile, pubblici. Soppresse i nomi di coloro che erano perennemente accusati e dalla cui ignobile condizione i loro nemici si procuravano soltanto piacere, avendo posto inoltre questa condizione, che se qualcuno avesse voluto nuovamente perseguitare uno di costoro, avrebbe subito una pena analoga. Affinché nessun delitto restasse impunito e nessun affare venisse archiviato per i ritardi, concesse agli atti forensi più di trenta giorni, che erano riservati ai giochi onorari. Alle tre decurie di giudici ne aggiunse una quarta, di censo inferiore, chiamata «dei ducenari», con lincarico di giudicare su somme inferiori. Incaricò i giudici a trent’anni, cioè cinque anni prima rispetto a quanto erano soliti. Ma, poiché la maggior parte dei cittadini rifiutavano le funzioni giudiziarie, concesse che ciascuna decuria, a turno, stesse in vacanza per un anno e che si interrompessero i lavori di solito svolti in novembre e in dicembre.
Paragrafo 33
Egli in persona rese giustizia con assiduità e talvolta durante la notte, dopo aver fatto portare la lettiga davanti al tribunale, se si sentiva poco bene, oppure anche a casa sdraiato sul letto.
In verità pronunciò sentenze non solo con il massimo scrupolo, ma anche con estrema indulgenza, dal momento che, per evitare che un uomo accusato di parricidio venisse chiuso in un sacco, pena che viene riservata solo ai colpevoli di questo crimine, si dice che l’interrogasse così: «Certamente non hai ucciso tuo padre?» Inoltre, in una questione di falso testamento, sebbene tutti i firmatari fossero punibili dalla legge Cornelia, egli fece consegnare ai giudici che insieme a lui istruivano la causa, non soltanto due tavolette, una per la condanna e l’altra per l’assoluzione, ma anche una terza per lassoluzione di coloro che chiaramente fossero stati spinti a firmare da un inganno o da un errore. Affidava i processi di appello in città ogni anno ad un pretore urbano, quelli di provincia invece ad anziani consoli che a uno a uno egli aveva posto alla direzione degli affari di ciascuna provincia.
Paragrafo 34
Ritoccò le leggi, ed alcune le stabilì totalmente, come la legge sulle spese e quelle sugli adulterî, la sodomia, il broglio e il matrimonio tra gli ordini sociali. Poiché aveva emendato quest’ultima con molta più severità rispetto alle altre, a causa della rivolta di coloro che le rifiutavano, non riuscì a farla passare se non dopo aver soppresso o almeno attenuato una parte delle sanzioni, dopo aver accordato una dilazione di tre anni e aver aumentato le ricompense. Così, poiché l’ordine dei cavalieri reclamava ostinatamente la sua abolizione, durante uno spettacolo pubblico, fece venire presso di sé i figli di Germanico e li presentò tenendone alcuni nelle sue braccia, altri nelle braccia dei padre loro, indicando, con il gesto e con lo sguardo, che non dovevano rifiutarsi di imitare l’esempio di quel giovane. Quando si accorse che si eludeva la vera natura della legge sia prendendo fidanzate troppo giovani, sia cambiando frequentemente la moglie, restrinse i tempi del fidanzamento e impose un limite ai divorzi.
Paragrafo 35
Quanto al numero dei senatori, costituito da una folla indecorosa e senza prestigio (erano più di mille e alcuni decisamente indegni, che vi erano stati ammessi, con i favori e la corruzione, dopo la morte di Cesare e che il popolo definiva «senatori d’oltretomba»), Augusto lo ridusse alla cifra di prima e gli restituì la sua antico splendore per mezzo di due selezioni, la prima a discrezione dei senatori stessi, in base alla quale ognuno si sceglieva un collega, la seconda da lui in persona e da Agrippa. Si ritiene che in questa occasione presiedesse le sedute indossando una corazza e tenendo alla cintura un pugnale, mentre dieci senatori, suoi amici, scelti fra i più robusti, circondavano il suo seggio. Cremuzio Cordo scrive che in questo periodo nessun senatore fu ricevuto, se non da solo e dopo essere stato perquisito. Spinse alcuni al ritegno di dimettersi e riservò anche ai dimissionari il privilegio del distintivo sulla veste, il diritto di accomodarsi nell’orchestra durante gli spettacoli e di prendere parte ai pubblici banchetti. Infine, affinché i senatori, scelti e aggregati, svolgessero le loro funzioni più scrupolosamente e con minor insofferenza, decretò che ciascuno di loro, prima di sedersi, bruciasse incenso e facesse una libagione davanti all’altare del dio nel cui tempio ci si riuniva; stabilì inoltre che il Senato non si riunisse in modo legittimo più di due volte al mese, una alle Calende e l’altra alle Idi, e che nei mesi di settembre e di ottobre dovessero essere presenti soltanto quelli estratti a sorte, grazie al cui numero si potevano approvare i decreti del Senato. Decise poi di procurarsi, ogni sei mesi, con estrazione a sorte, un gruppo di consiglieri con i quali trattare in anticipo gli affari da riferire al Senato, riunito in seduta plenaria. Su questioni più importanti egli non chiedeva i pareri secondo l’ordine tradizionale, ma a suo piacimento, in modo che ciascuno facesse attenzione come se dovesse esprimere un parere piuttosto che dare il proprio assenso.
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