1. GENERALITA’ SUI CONSORZI E SUL CRITERIO DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE
I consorzi sono associazioni di persone costituite allo scopo di realizzare e di mantenere in funzione opere atte a fornire un servizio comune, oppure allo scopo di organizzare nell’interesse comune una qualche attività relativa all’esercizio dell’impresa. Ci interessano particolarmente i consorzi che si costituiscono allo scopo di realizzare strade, impianti di irrigazione, difesa dei ter-
reni, opere di bonifica o di miglioramento fondiario.
Sono opere di bonifica quelle che hanno primaria importanza ai fini della colonizzazione del territorio. Esse riguardano zone in cui vi siano acque stagnanti. Tali territori costituiscono i comprensori di bonifica: sono determinati e pubblicati a norma della legge speciale sulla bonifica, che è il T.U. 13/2/1933 n. 215 (legge Serpieri).
Altre opere, necessarie al completamento funzionale delle prime, sono di competenza dei privati e di esecuzione obbligatoria: strade poderali ed interpoderali, reti aziendali di scolo delle acque o di distribuzione dell’acqua irrigua, ecc. Nei comprensori di bonifica, i proprietari sono obbligati a costituire un consorzio di bonifica, che si configura come persona giuridica pubblica, con le funzioni di provvedere all’esecuzione, alla manutenzione e all’esercizio delle opere, nonché alla riscossione dei contributi dovuti dai singoli proprietari consorziati. Al di fuori dei comprensori di bonifica, i proprietari possono liberamente costituire un consorzio di miglioramento, per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi. Un consorzio di miglioramento si configura come persona giuridica privata, ma può assumere il carattere di persona giuridica pubblica, quando venga riconosciuto di interesse nazionale per la vasta estensione territoriale in cui opera e per la particolare importanza delle sue funzioni ai fini dell’incremento della produzione (art. 863 c.c.). Nei comprensori di bonifica i proprietari consorziati sono tenuti a:
a) contribuire alla spesa per la realizzazione delle opere di competenza degli Enti pubblici;
b) sostenere le spese per la realizzazione delle opere di competenza dei privati, al netto dei contributi pubblici;
c) sostenere le spese di manutenzione e di esercizio di tutte le opere di bonifica.
I proprietari liberamente uniti in consorzi di miglioramento, debbono:
a) sostenere le spese per la realizzazione delle opere di miglioramento, al netto dei contributi pubblici;
b) sostenere le spese di manutenzione e di esercizio delle opere di miglioramento.
Il problema estimativo che si presenta in tutti i consorzi è, quello dell’equa ripartizione fra i consorziati delle spese che sono a loro carico. Il criterio generale di ripartizione è stabilito dall’art. 860 c.c., che testualmente recita : “I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica”. La disposizione, formulata per i consorzi di bonifica, si estende per analogia ai consorzi di miglioramento. In ogni caso le quote a carico di proprietari consorziati, cioè i contributi consortili, debbono essere proporzionali al beneficio arrecato dall’opera ai vari utenti.
2. RIPARTIZIONE DELLE SPESE NEI CONSORZI STRADALI
I proprietari di fondi che non sono direttamente serviti da strade pubbliche possono costituire un consorzio per realizzare su suolo privato una strada di uso comune, che li colleghi fra loro e con la via pubblica: Se tali strade sono di uso esclusivo, sono dette interpoderali; se sono opere aperte al pubblico transito sono dette vicinali. Il comune partecipa alla realizzazione delle strade vicinali con un contributo non superiore al 50% della spesa e può partecipare anche alle spese di manutenzione; le strade interpoderali sono di solito realizzate e mantenute a carico dei privati; ma può aversi la partecipazione del Comune alla sola realizzazione, con un contributo non superiore al 20% della spesa: L spese da ripartire fra i consorziati sono, al netto dei contributi pubblici, quelle iniziali di realizzazione dell’opera e quelle periodiche per la sua manutenzione.
Nel caso che la strada consortile sbocchi su vie pubbliche ad entrambe le estremità, la percorrenza diventa uguale per tutti i consorziati e pari all’intera (figura 2), la percorrenza diventa uguale per tutti i consorziati e pari all’intera lunghezza della strada, poiché ogni fondo potrà servirsi ora dell’uno e ora dell’altro sbocco. Unico parametro di ripartizione sarà in questo caso il R.D., e il riparto del tipo diretto semplice.
3. RIPARTIZIONE DELLE SPESE NEI CONSORZI IRRIGUI
Consorzi d’irrigazione si costituiscono allo scopo di realizzare e di gestire in comune le opere necessarie a captare, derivare, condurre e dispensare ai vari utenti l’acqua ottenuta per pubblica concessione. Nel caso tipico di utilizzo dell’acqua di un fiume, l’impianto collettivo d’irrigazione risulta costituito dai seguenti elementi:
a)le opere di presa delle acque del fiume: diga, saracinesche, sfioratori, o pompe e altri manufatti necessari a immettere l’acqua nel canale derivatore;
b) il canale derivatore, che a partire dal punto di presa, conduce tutta la portata prelevata dal fiume ai terreni da irrigare, costituenti nel loro complesso il comprensorio irriguo;
c) una serie di canali che suddividono la portata del derivatore in portate ed le conducono ai punti di immissione nei fondi; tali canali sono chiamati ripartitori (di 1°, 2°, 3° ordine, ecc.) e dispensatori ( a portata multipla o semplice).
I dispensatori rappresentano i canali capillari della rete comune: essi costeggiano i terreni dei singoli fondi e, attraverso bocchette di presa e misura, immettono l’acqua nella rete dei canali aziendali (distributori, adacquatori e adacquatici).
La somministrazione dell’acqua agli utenti è denominata dispensa: La dispensa può essere a bocca tassata continua, a bocca tassata in base al tempo e a bocca libera.
Si ha dispensa a bocca tassata in base al tempo, quando l’acqua è somministrata a turno ai vari fondi. In questo tipo di dispensa, che è il più comune, si definiscono per ogni utente tre parametri:
Q- portata di dispensa, cioè la portata che ad intermittenza viene immessa nella bocchetta di presa aziendale, misurata in 1/s;
O- orario di dispensa, cioè la durata di ogni somministrazione d’acqua, espressa in ore e minuti primi;
T- turno (o ruota) di dispensa, cioè l’intervallo fra una somministrazione e l’altra, espresso in giorni e ore.
L’acqua d’irrigazione è un fattore produttivo, è la sua introduzione in un fondo ha come diretta conseguenza l’incremento del suo beneficio fondiario. Al fine della ripartizione delle spese consortili, si tratta di individuare un parametro che possa assumersi come indice di tale incremento. Se l’acqua è dispensata a bocca libera, cosicché ogni fondo viene reso completamento irriguo, l’incremento di beneficio fondiario dipenderà dall’estensione del fondo, dalla fertilità dei terreni e dalle culture praticabili, cioè sostanzialmente dalla grandezza economica del fondo.
Ritiene che la soluzione più corretta del problema di riparto sia quella di commisurare il contributo di ciascun consorziato alla quantità d’acqua ricevuta: Se la dispensa è a bocca tassata continua, la quantità d’acqua ricevuta da ogni utente è misurata semplicemente dalla portata di somministrazione. Se la dispensa è a bocca tassata in base al tempo, cioè ternaria, la quantità d’acqua ricevuta da ogni utente è misurata dalla sua competenza, cioè dalla portata teorica continua di erogazione, espressa in 1/s e data dalla formula:
C QO
Il R,D. o la portata di somministrazione o la competenza costituiscono l’unico indice in base al quale si ripartiscono tutte le spese. Le spese da ripartire sono numerose: altre singoli gruppi di utenti ragion , si presenta è di tipo complesso:
Le spese di realizzazione dell’impianto vengono scomposte in frazioni relative a parti di opere che servono gruppi diversi di utenti, secondo il criterio schematizzato nella figura 3. Le spese per le opere di presa e per il tratto di canale derivatore che va fino al punto di diramazione del primo ripartitore, si ripartiscono fra tutti i proprietari; le spese per il tratto di canale derivatore che va dal primo ripartitore al secondo (tratto AB della figura) si ripartiscono fra tutti i proprietari esclusi quelli del gruppo A, ai quali tale tratto di opera non serve , e così via; la scomposizione delle spese avviene con lo stesso criterio anche all’interno di ciascun subcomprensorio distretto o comizio. Per le spese annue di conservazione dell’impianto e di esercizio irriguo, si fa la seguente distinzione:
1. le spese generali relative all’intero consorzio, spese di energie per il pompaggio, spese di amministrazione e sorveglianza, si ripartiscono fra tutti gli utenti;
2. le spese di manutenzione e di reintegrazione dei manufatti si ripartiscono per gruppi di utenti, analogamente alle spese di realizzazione dell’impianti.
4.RIPARTIZIONE DELLE SPESE NEI CONSORZI DI DIFESA DALLE ACQUE
Il danno da inondazione differisce da un terreno all’altro a seconda della frequenza dell’evento e a seconda della fertilità del suolo e della qualità del suolo e delle qualità delle colture, per determinare il danno evitato da ciascun fondo, occorre procedere attraverso le seguenti frasi:
1. classificazione dei terreni in base alla frequenza con cui vengono inondati dalla piena del corso d’acqua e in base alla fertilità;
2. scelta di un terreno campione per ogni classe e determinazione del danno medio annuo unitario (L./ha) causato dalle inondazioni (ed evitato dalle opere di difesa);
3. determinazione del danno annuo evitato da ogni fondo, in base alle classi e alle estensioni dei terreni che lo compongono.
5.RIPARTIZIONE DELLE SPESE NEI CONSORZI DI BONIFICA IDRAULICA
Il prosciugamento dei terreni ne aumenta la capacità produttiva, rendendo possibile l’attuazione di colture agrarie prima impraticabili: Per ogni fondo situato nel comprensorio di bonifica l’incremento di beneficio fondiario potrebbe determinarsi con un doppio bilancio, ma poiché i comprensori sono in genere vasti e comprendono sistema delle classi e tariffe, analogamente a quanto si è visto nel caso dei consorzi di difesa.
I terreni del comprensorio vengono divisi in classi, e per ogni classe si stima, analizzando un terreno o un fondo tipo, l’incremento unitario di beneficio fondiario, si viene così a costituire un tariffario di benefici, in base al quale si determina per il beneficio globale di ciascun fondo in relazione alle classe e alle estensioni dei terreni che lo compongono.
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