La Costituzione italiana, all'art. 33, comma 3, afferma che chiunque può istituire scuole di qualsiasi tipo per impartire qualunque tipo di istruzione, purchè ciò avvenga "senza oneri per lo Stato". Questa espressione non significa che lo Stato non potrà mai intervenire in aiuto economico degli istituti privati, ma che ha la facoltà di dare o non dare contributi economici; quindi, la norma in oggetto impedisce che una scuola privata nasca con il diritto di avere sussidi statali, ma non ostacola in alcun modo la possibilità che lo Stato li riconosca. E' però da precisare che, sempre secondo la nostra Costituzione, l'accesso a contributi statali è possibile solo per le scuole cosiddette "paritarie", cioè quelle che svolgono un servizio pubblico come quello delle scuole statali, avendone i requisiti. Inoltre, svolgendo queste scuole un servizio pubblico, la legge deve garantire agli studenti che le frequentano un trattamento equipollente a quello degli alunni delle scuole statali (si pensi, ad esempio, alla gratutià dell'istruzione obbligatoria e alla libera scelta, da parte delle famiglie, del percorso educativo dei propri figli).
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