Stima dei danni - Studentville

Stima dei danni

stima dei danni

Chiamasi danno qualsiasi diminuzione di valore o di produttività di un bene causato da un fatto doloso o colposo, oppure da un sinistro.
Per quanto riguarda un danno causato da un fatto doloso o colposo la legge obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (art. 2043 del C.C.). Per quanto riguarda il danno provocato da un sinistro (grandine, incendio, furto, ecc.) il proprietario del bene, per coprirsi dal danno, deve ricorrere all'assicurazione in quanto esiste un rischio per questi eventi imprevedibili.
Si usa distinguere il danno immediato, detto anche danno emergente, da quello futuro, detto lucro cessante, da conteggiarsi nel caso in cui il danno ha determinato una diminuzione del reddito futuro.

1. Il contratto di assicurazione
Chi vuole assicurare un immobile, o anche un bene mobile, contro eventuali danni, si rivolge a un'impresa di assicurazioni e compila un apposito documento nel quale indica, descrive e valuta il bene o l'oggetto dell'assicurazione.
L'impresa assicuratrice, accettando la richiesta, stabilisce il premio che l'assicurato è tenuto a versare ogni anno per tutta la durata del contratto. Il premio è calcolato mediante speciali tariffe determinate in base alla natura del bene assicurato e al rischio che esso corre. L'impresa assicuratrice rilascia, quindi, al richiedente la polizza di assicurazione, la quale, oltre a comprovare l'avvenuto contratto, contiene le norme che lo regolano. L'assicurazione è, dunque, un contratto tra due parti, l'assicuratore e l'assicurato, in base al quale l'assicuratore si obbliga a risarcire l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno derivato dal verificarsi di un determinato evento. Il risarcimento non può mai superare il danno sofferto.
I rapporti tra assicuratore ed assicurato sono regolati dal Codice Civile che stabilisce i seguenti principi:
• Il contratto di assicurazione è nullo quando il rischio è nullo.
• Il risarcimento non può essere mai superiore al danno sofferto.
• Si può stipulare un contratto di assicurazione per lo stesso interesse e contro gli stessi rischi, presso diverse assicurazioni, purchè queste ne siano avvertite. In caso di sinistro saranno le compagnie a dividersi proporzionalmente l'indennizzo dovuto all'assicurato.
• L'assicurato in caso di sinistro ha il duplice obbligo di denuncia e di salvataggio. Va denuncia va fatta entro tre giorni e in caso di mortalità del bestiame entro 24 ore. Con il salvataggio l'assicurato dovrebbe salvare il salvabile "come un buon padre di famiglia": le eventuali spese di salvataggio sono a carico dell'assicurazione purché non siano state fatte in maniera sconsiderata.
Il premio pagato dall'assicurato è calcolato sulla base del valore che egli stesso è tenuto a dichiarare come copertura della polizza (valore assicurato). Di conseguenza, l'assicurato ha tre diverse possibilità:
• dichiarare un valore assicurato corrispondente a quello effettivo: in tal caso si è in presenza di una assicurazione piena e il risarcimento sarà pari all'ammontare del danno;
• dichiarare un valore assicurato inferiore a quello effettivo: in tal caso si ha una sottoassicurazione e per determinare l'ammontare del risarcimento si deve prima calcolare il coefficiente di assicurazione (k) come rapporto tra valore assicurato e valore effettivo, quindi moltiplicare per tale coefficiente l'ammontare del danno;
• dichiarare un valore assicurato superiore a quello effettivo: so è allora in presenza di una sovrassicurazione, ma non vi è alcuna convenienza per l'assicurato a optare per tale condizione, che il più delle volkte dipende da un errore di valutazione del bene. In tal caso, infattoi, l'importo del risarcimento sarà pari all'ammontare del danno, a meno che non risulti dimostrato che l'assicurato ha agito con dolo nell'intento di ottenere un indennizzo superiore al danno, nel qual caso l'assicuratore non è tenuto al risarcimento.
Si distingue un'assicurazione senza franchigia e una con franchigia. La franchigia è una quota di danno che, per contratto, risulta esclusa dal risarcimento. Per cui, se il danno non eccede la franchigia, l'assicurato non riceve alcun indennizzo, in caso contrario riceve un indennizzo pari alla differenza tra danno e franchigia.

2. Danni da incendio
L'assicurazione contro i danni da incendio può riguardare fabbricati, scorte vive e morte, colture arboree, boschi, ecc.
Danni da incendio ai fabbricati
Se l'incendio è causato da azioni di terzi, a rispondere sarà chiamato l'autore. Se è dovuto a causa accidentale si dovrà procedere a stima dell'indennizzo spettante in base alla polizza assicurativa.

Il perito dovrà accertare:
1. il valore del fabbricato al momento del sinistro, tenendo conto di una quota di deprezzamento, rispetto al valore a nuovo, stabilita in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, all'uso e a ogni altra causa influente sul deterioramento del fabbricato stesso. il criterio di valutazione prevalente è quello del costo di ricostruzione;
2. la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per ripare le parti danneggiate. Tale importo va moltiplicato per il coefficiente di vetustà al fine di riferire il valore di tali parti alle loro effettive condizioni al momento del sinistro;
3. ul valore ricavabile dai materiali recuperabili, al netto delle spese di recupero;
4. il coefficiente assicurativo ottenuto dal rapporto tra il valore assicurato che figura in polizza e il valore effettivo determinato al punto 1.
L'ammontare del danno risulterà dal costo di ricostruzione delle parti distrutte e di riparazione di quelle danneggiate, adeguatamente deprezzato, diminuito del valore degli eventuali materiali di recupero:
d = Kr x v – Mr
dove:
Kr = Costo di ricostruzione delle parti danneggiate o distrutte;
v = coefficiente di vetustà;
Mr = valore dei Materiali di recupero.

L'indennizzo è pari al danno moltiplicato per il coefficiente assicurativo (k) e diminuito dell'eventuale franchigia (f). All'indennizzo devono poi essere aggiunte le eventuali spese di salvataggio da rimborsare all'assicurato, nonchè le altre spese che fossero contemplate in polizza (es. rimozione macerie).
Danni da incendio ai beni mobili
Sono soggetti a danno da incendio le macchine e gli attrezzi in dotazione alle aziende, i mobili e gli arredi, i prodotti immagazzinati. Si tratta in ogni caso di beni che vanno rimpiazzati, e il danno corrisponderà al loro valore di mercato. La stima del danno comporta l’accertamento della qualità e della quantità dei beni perduti e l’applicazione dei prezzi concorrenti di mercato. Se l’incendio è dovuto a sinistro e i beni sono assicurati , il perito dovrà anche determinare il loro valore globale al momento dell’evento, per stabilire la percentuale di copertura assicurativa e calcolare lì’indennizzo con la regola proporzionale .

MACCHINE E ATTREZZI
I resti metallici delle macchine distrutte consentono di riconoscerne la specie, la marca, il modello, mentre i documenti d’acquisto permettono di stabilirne l’età. Per le macchine semplicemente danneggiate , il danno consiste nelle spese di riparazione , eventualmente maggiornato della svalutazione attribuibile alle macchine riparate.

MOBILI E ARREDI
Per questi beni vale quanto detto per le macchine, con la maggior difficoltà di accertare la loro consistenza se non rimangono resti riconoscibili.

BESTIAME
In caso d’incendio, il bestiame ricoverato nelle stalle o nelle scuderie può rimanere intrappolato e perire per ustione o soffocamento. I rilievi di danno e di stima saranno eseguiti a seconda dei corpi, delle carcasse, del tipo di specie, età e razza per concludere in un valore di mercato.

3. Danni da responsabilità civile
I danni da responsabilità civile consistono in lesioni a persone o a cose imputabili alla responsabilità dell’uomo per fatti illeciti dolosi o colposi. Il codice civile stabilisce che il responsabile di un danno è tenuto al suo risarcimento e definisce il quadro delle possibili imputabilità per fatti illeciti dannosi. La casistica dei danni da responsabilità civile è ricchissima e al loro stima richiede spesso competenze settoriali; si pensi al campo dell’infortunistica stradale e alle lesioni che gli incidenti possono causare  alle cose e alle persone .

Danni da inquinamento ai fabbricati
L’inquinamento chimico dell’aria è causa di corrosione dei materiali esposti e di degrado dei fabbricati . Il danno relativo al degrado fisico già avvenuto corrisponde al costo di riparazione dei guasti causati dall’inquinamento. I danni in atto, se l’inquinamento persiste dipendono dai seguenti fatti:
a) svalutazione per diminuita domanda d’acquisto;
b) perdita di reddito per diminuita domanda dislocazione;
c) maggiori spese di manutenzione;
d) maggior quota di reintegrazione per la minor durata fisica dei fabbricati;

4. Danni da inquinamento alle attrezzature produttive
I macchinari e gli impianti utilizzati in una qualsiasi attività produttiva possono subire i seguenti effetti di inquinamento:
a) diminuzione del loro rendimento;
b) richiesta di maggiori spese di manutenzione;
c) diminuzione della durata con aumento della quota di reintegrazione;
d) arresti per guasti con conseguente perdita di produzione;
e) richiesta di spese supplementari per prevenire i guasti.

5. Danni da abusivismo edilizio
Una particolare categoria di fatti lesivi di altrui diritti è costituita dal mancato rispetto delle norme che regolano l’attività edilizia . alcune di tali norme sono contenute nel codice civile e riguardano:
a) le distanze e le altre regole relative alle costruzioni, ai muri divisori, ai muri di cinta, ai pozzi, cisterne e fosse comuni;
b) le distanze e le altre regole relative alle luci e vedute, balconi e altri sporti;
c) lo stillicidio;
d) l’utilizzo della acque e le regole relative ai manufatti atti a contenerle ed a ridurle;
Il mancato rispetto delle norme del codice o di quelle da esso richiamate comporta per chi ne sia leso la facoltà di richiedere il ristabilimento della situazione anteriore al fatto. La trasgressione delle norme urbanistiche costituisce l’abusivismo edilizio vero e proprio. Il danno più comune consiste nella sottrazione di aria, luce e visuale per il mancato rispetto delle distanze e delle altezze.

 

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