Stime per successioni ereditarie - Studentville

Stime per successioni ereditarie

stime per successioni ereditarie

1. Generalità
La successione per causa di morte, o successione ereditaria, è il trasferimento dei diritti patrimoniali, che non si estinguono con la morte del soggetto, a coloro che assumono la veste di eredi o legatari. La materia è regolata dal codice civile dagli articoli compresi fra il 456 e il 768, le cui disposizioni originarie sono state modificate ed integrate dalla legge di riforma del diritto di famiglia n. 151/1975.
La successione si apre al momento della morte e nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (de cuius – his de cuius hereditate agitur); la massa dei beni patrimoniali per i quali si apre la successione si chiama asse ereditario. Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della succcessione. Coloro che succedono si chiamano eredi o legatari, a seconda che la successione sia a titolo universale o a titolo particolare:
• a titolo universale, quando gli aventi diritto alla successione (eredi) subentrano nella totalità dei beni, assumendone le attività e le passività;
• a titolo particolare, quando gli aventi diritto (legati) subentrano nella successione senza assumere alcun obbligo inerente ai beni trasferiti. La chiamata a titolo particolare si ha soltanto nella successione testamentaria, quando risulta espressa la volontà del de cuius di legare un determinato diritto ad una determinata persona.
L'asse ereditario può comprendere tanto beni patrimoniali attivi (comprese le donazioni e i relativi frutti soggetti a collazione) quanto elementi passivi quali debiti, spese conseguenti a malattia e morte del de cuius (mediche, funerarie) sostenute dagli eredi o da terzi, ecc.
A seconda della causa che determina la chiamata a succedere, la successione può essere legittima, testamentaria o necessaria.

2. Successione legittima
Si ha successione legittima quando la chiamata a succedere avviene unicamente in forza di legge, in mancanza di un testamento valido. E' sempre a titolo universale e i successori sono eredi. Le legge prevede le seguenti possibili categorie di eredi legittimi:
– il coniuge;
– i discendenti (figli) legittimi, naturali o adottivi;
– gli ascendenti (genitori) legittimi;
– i parenti in linea retta e collaterali entro il sesto grado;
– lo Stato.
Categorie di eredi in concorso 

3. Successione testamentaria
Si parla di successione testamentaria quando la devoluzione dei beni avviene in base a disposizioni contenute in un atto di ultima volontà del de cuius, cioè nel testamento (atto volontario e revocabile, sottoscritto in vita dal testatore). Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto a mano dal testatore. Il testamento per atto di notaio può essere pubblico (art. 603 c.c.) o segreto (art. 604 c.c.).
Il testatore non sempre può disporre di tutto il suo patrimonio. Vi sono alcune categorie di soggetti, parenti prossimi del de cuius, i quali non possono essere esclusi dalla successione, almeno per una quota di beni ereditari. Tali soggetti si chiamano legittimari.

4. Successione necessaria
Alla successione necessaria si ricorre quando il de cuius ha disposto dei propri beni mediante testamento o donazioni fatte in vita oltre i limiti della quota disponibile, sottraendo così una parte riservata ai legittimari. per verificare se sussiste una lezione della riserva, si forma una massa (inventario) di tutti i beni che appartenevano al defunto al momento della morte, se ne detraggono i debiti e si effettua la cosiddetta riunione fittizia. Questa consiste nel riunire fittiziamente nella massa anche il valore di quei beni di cui il de cuius abbia disposto a titolo di donazione. Sull'asse così formato si calcola la quota di riserva spettante a ciascun legittimario. Se il testamento dispone in maniera tale che qualche legittimario riceva una quota inferiore alla propria riserva, si procede, a istanza dei legittimari o dei loro eredi, alla riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima.

5. Riunione fittizia del beni e stima dell’asse ereditario
Quando si apre una successione mortis causa, può capitare che i beni ereditari restino in comunione tra gli eredi (comunione ereditaria) in attesa che sia effettuata la divisione. Finchè si mantiene la comunione, a ogni coerede compete la partecipazione a una determinata quota del patrimonio ereditario atrattamente considerata, cioè ogni coerede è titolare non di determinai beni, bensì dell'intera massa ereditaria per la quota a lui spettante. Se un coerede vuole alienare la propria quota, gli altri coeredi hanno il diritto di prelazione per evitare l'intromissione di terzi estranei. l'asse ereditario può subire, durante lo stato di comunione, una modificazione nel valore dei beni che lo compongono, dovute, per esempio, al maturare di frutti naturali e civili. Possono, così, maturare interessi, canoni, ecc. Ne deriva che per effettuare la divisione dei beni occorrerà procedere a una nuova stima dell'asse ereditario, determinando l'ammontare della massa dividenda. Lo stato di comunione ereditaria viene a cessare quando gli eredi esercitano il diritto di divisione.

6. Comunione dei beni dal momento della successione alla divisione
La divisione ereditaria consiste nel complesso delle operazioni vote allo scioglimento della comunione ereditaria.
Esistono i seguenti tipi di divisione:
• divisione amichevole o contrattuale, che ha luogo, nell’esercizio del potere di autonomia privata, con le modalità stabilite dagli stessi coeredi, sulla base dell’unanimità dei consensi; se non si raggiunge un bonario accordo circa la formazione delle quote si dovrà ricorrere, necessariamente, alla divisione giudiziaria;
• divisione giudiziaria è quella deliberata ed attuata dall’autorità giudiziaria quando, mancando l’unanimità dei consensi, i coeredi abbiano promosso l’azione di divisione ereditaria.

7. Pagamento dei debiti, collazione, prelevamenti
Prima di procedere alla divisione dei beni è necessario determinare il valore della massa dividenda netta. La prima operazione da compiere è il pagamento dei debiti e dei legati gravanti sull'eredità.
La collazione è l'obbligo imposto ai figli ed al coniuge, che concorrono alla successione, di conferire alla massa dividenda tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione diretta o indiretta. Sono donazioni dirette i conferimenti in denaro o in beni materiali. Sono donazioni indirette le spese straordinarie sostenute a favore di un erede per assegnazioni in occasioni di matrimonio o per avviarlo all'esercizio di una attività professionale. Il de cuius può disporre nel testamento che certe donazioni siano dispensate dalla collazione, ma la dispensa vale vino al limite della quota disponibile. Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, nè quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze: tali spese sono però soggette a collazione se eccedono notevolmente la misura ordinaria. I frutti delle cose e gli interessi delle somme soggette a collazione, prodotti dal giorno dell'aperta successione, sono essi stessi soggetti a collazione. La collazione può essere effettuata per imputazione (se il donatario conserva il possesso dei beni che avrebbe dovuto conferire, salvo eventuale conguaglio), o in natura (se il donatario restituisce la donazione alla massa ereditaria).
Ogni qual volta il donatario trattiene un bene che è tenuto a conferire per imputazione, gli altri eredi possono prelevare dalla massa ereditaria beni simili in proporzione alle quote loro spettanti, per goderne i frutti allo stesso modo di chi gode i frutti dei beni avuti in donazione e imputati alla propria quota.

8. Formazione delle quote ereditarie

Una volta determinata la massa dividenda, si procederà alla divisione ereditaria attraverso due operazioni: il calcolo delle quote di diritto spettanti agli eredi e la formazione delle quote di fatto da attribuire ai medesimi.

Il calcolo delle quote di diritto è una semplice operazione contabile. In base alle categorie e al numero degli eredi in concorso, si determinano le frazioni di eredità loro spettanti per legge o per testamento; il prodotto di tali frazioni per il valore della massa fornirà i valori delle quote.
La formazione delle quote di fatto è un'operazione più complessa: essa consiste nella costituzione di porzioni di beni definiti da assegnare in proprietà esclusiva ad ogni condividente, in modo che ogni quota di fatto abbia un valore pari alla quota di diritto, e in modo che siano rispettate certe disposizioni di legge relative alla divisione, nonché, se esistono e sono applicabili, le disposizioni del testatore.
Nella divisione amichevole vale l'accordo che si raggiunge fra i coeredi. Questi possono affidare ad un perito l'incarico di stimare la massa dividenda e di allestire il progetto di divisione. Se, per l'insorgere di controversie, si giunge alla divisione giudiziale, questa è diretta dal giudice istruttore o da un notaio da lui delegato, i quali possono avvalersi della consulenza di un perito. Ecco le regole generali a cui deve attenersi il perito incaricato, sempre che non intervenga un diverso accordo fra i coeredi.
• Le porzioni da assegnare ai coeredi debbono essere omogenee, cioè comprendere una quantità di beni mobili, immobili e crediti di uguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota.
• Se nell'eredità vi sono immobili non divisibili, essi debbono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi, anche se la supera per valore, nel qual caso all'assegnatario sarà abbeditata l'eccedenza. Se nessuno dei coeredi è disposto ad accollarsi il bene indivisibile, si fa luogo alla vendita all'asta, il cui ricavato subentra al bene venduto nella massa dividenda.
• Nella divisione dei terreni non deve farsi luogo a frazionamenti che non rispettino la minima unità colturale (art. 846 c.c.). Il capitale agrario annesso ad un fondo è da considerarsi inseparabile dal fondo stesso.
• L'assegnazione delle porzioni di ugual valore è fatta mediante estrazione a sorte. Per le porzioni diseguali si procede invece mediante attribuzione. Se della massa ereditaria fa parte un'azienda consotta in compartecipazione, i coeredi che siano compartecipanti hanno diritto di prelazione sull'azienda.
• Al coniuge superstite sono garantiti i diritti di abitare nella casa di residenza familiare e di usarne i mobili, sempre che tali beni siano di proprietà del defunto o comune. Se il valore dell'abitazione e dei mobili è compreso nella quota ereditaria del coniuge superstite, è sufficiente immettere tali beni nella porzione a lui assegnata per soddisfare i diritti. Se il valore dell'abitazione e dei mobili supera quello della quota ereditaria del coniuge, nasce una servitù d'uso e abitazione, il cui valore va a ridurre prima la porzione disponibile, poi la quota di riserva dello stesso coniuge, se questa ancora non basta, le quote di riserva dei figli.

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