Importanti novità riguarderanno il numero massimo delle assenze consentite a scuola da parte degli studenti. E’ il Decreto Legge 123/2023, noto come Decreto Caivano (in quanto mira in particolar modo a fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile nel territorio di questo comune), a cambiare l’approccio alla gestione delle assenze da parte delle istituzioni scolastiche. Il Decreto Caivano, che reca inoltre “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” è entrato in vigore grazie alla legge di conversione 159/23 il 15 novembre scorso. Vediamo cosa prevede.
Numero massimo di assenze a scuola: limite
Con l’introduzione della nuova normativa, l’attenzione alle assenze degli studenti diventa cruciale. Superati i 15 giorni in un trimestre, le istituzioni scolastiche sono tenute ad adottare strategie preventive per contrastare il rischio di abbandono scolastico. La legislazione, di fatto, sottolinea l’importanza di una tempestiva identificazione delle problematiche legate all’assenza prolungata degli studenti, e promuove un intervento immediato volto a preservare il percorso educativo.
E’ l’articolo 114 del d.lgs. n. 297/1994, che è stato emendato dal Decreto Caivano, a cambiare le cose imponendo alle scuole di vigilare sulle assenze degli studenti introducendo un monitoraggio più attivo. Il dirigente scolastico è ora responsabile di verificare la frequenza degli alunni, individuando coloro che superano i 15 giorni di assenza. Qualora il numero delle assenze superi questa soglia, sarà compito del dirigente verificare se queste siano o meno giustificate. In quest’ultimo caso dovrà avviare una serie di procedure, ad iniziare dalla comunicazione ufficiale al genitore o responsabile dell’alunno. Alla quale dovrà seguire la valutazione delle motivazioni da questo fornite e, in mancanza di giustificazione, la segnalazione al sindaco. Alla cui ammonizione seguirà una delle due ipotesi che seguono.
Contrastare il rischio di abbandono scolastico
L’articolo 12, comma 1, prevede l’inserimento nel codice penale dell’art. 570-ter, riguardante il delitto di inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori. E’ prevista la reclusione fino a due anni per chi, pur responsabile dell’adempimento dell’obbligo scolastico del minore, non l’abbia iscritto a scuola ad inizio anno. E per chi, pur avendo ricevuto un’ammonizione dal sindaco, non fornisca la prova tangibile di “procurare in altro modo l’istruzione del minore”, non giustifichi la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione con motivi di salute o altro grave impedimento, o non lo presenti a scuola entro una settimana.
Il secondo comma del medesimo articolo punisce invece con la reclusione fino ad un anno il responsabile dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione che, in seguito ad ammonizione del sindaco “per assenze ingiustificate durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo d’istruzione“, non fornisca prove concrete del fatto che lo studente riceva istruzione in altro modo o non giustifichi l’assenza del minore con motivi di salute o altro grave impedimento o non presenti il minore a scuola entro una settimana.
Leggi anche:
- Robot nelle scuole al posto degli studenti: succederà in Giappone
- Studente bocciato, per il Tar non basta frequenza assidua per promozione
- Numero massimo di assenze a scuola: qual è il limite per la bocciatura?