Bocciato alle medie riammesso a scuola dal Tar: le motivazioni
Qualche giorno fa il Tar della Valle D’Aosta ha annullato il verbale con cui un Consiglio di classe aveva bocciato uno studente in seconda media. In questo caso, nel verbale del Consiglio di Classe, il ragazzo in questione aveva conseguito dei voti non inferiori al cinque e che arrivano fino al sette, proprio per questo si “suggeriva una verifica più ampia, sul versante temporale, che facesse riferimento unitario e complessivo a periodi più estesi rispetto al singolo anno scolastico. Ciò non è, però, avvenuto“. Proprio per questo motivo gli è stata data una seconda possibilità.
Bocciatura alle medie: quando è permessa?
Ricordiamo che secondo la circolare del 20 ottobre 2017 del Ministero dell’Istruzione “l’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline“. Per questo motivo gli studenti vengono ammessi alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sulla pagella. Secondo i giudici, sulla base di una pronuncia del Consiglio di Stato, “la non ammissione è una eccezione che si realizza solo all’esito negativo dell’esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in più ampio periodo scolastico“. Questa verifica deve considerare anche “il livello di apprendimento raggiunto anche nei periodi immediatamente precedenti a quello nel quale si sono registrate le carenze eventualmente da recuperare“.
Bocciatura alle elementari: è possibile?
Solo lo scorso mese vi abbiamo parlato invece del caso di una bambina di soli 7 anni, che frequentava la seconda elementare ed è stata bocciata. È successo in una scuola pugliese, tuttavia i genitori hanno deciso di fare ricorso al Tar. Dal primo giudizio del Tar il consiglio è rivedere la decisione “La non ammissione della minore alla classe successiva della scuola primaria appare essere configurata dal legislatore quale extrema ratio ammissibile unicamente in ‘casi eccezionali’ e comprovati da specifica motivazione“.
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