Calcolo ROL e ore permesso: in cosa consistono
I contratti collettivi riconoscono ai dipendenti la possibilità di fare delle assenze e ricevere comunque la retribuzione attraverso l’introduzione di un monte ore di permessi. Nello specifico si tratta dei permessi per riduzione dell’orario di lavoro, in sigla ROL, ed essi hanno una doppia funzione: da un lato favoriscono l’occupazione e, dall’altro, permettono ai dipendenti di dedicarsi ai propri interessi personali e alle proprie esigenze familiari. Il calcolo dei ROL è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche se ogni singola azienda può intervenire modificando il monte ore con condizioni di miglior favore.
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Calcolo ROL e ore permesso: a chi spettano e a quanto ammontano
I permessi per la riduzione dell’orario di lavoro spettano a tutti i lavoratori dipendenti, compresi i soci lavoratori nelle cooperative di produzione e lavoro. Di conseguenza sono esclusi i lavoratori parasubordinati, i lavoratori autonomi, i tirocinanti e gli stagisti. Il monte ore è disciplinato dai contratti collettivi nazionali tra cui i più diffusi sono i seguenti:
- CCNL Commercio e terziario – Confcommercio: 56 ore annue per le aziende fino a 15 dipendenti, elevate a 72 per le realtà con più di 15 dipendenti;
- CCNL Edilizia – industria: 88 ore annue;
- CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione: per il personale non viaggiante 40 ore annue, ridotte a 4,5 ore per il personale viaggiante;
- CCNL Pulizia: 40 ore annue.
Calcolo ROL e ore permesso: come richiederli e come vengono pagati
Così come le ferie, i permessi ROL vengono concessi dall’azienda in base sia alle esigenze produttive che a quelle personali del dipendente. Di conseguenza, la decisione dell’azienda può essere unilaterale o a seguito di una specifica richiesta del lavoratore di assentarsi. La retribuzione inerente alle ore di assenza a titolo di permessi ROL è equivalente a quella in cui il dipendente svolge regolarmente la propria attività lavorativa. Per questo motivo è bene ricordare che tali compensi sono imponibili ai fini INPS e soggetti a tassazione IRPEF.