Le regioni italiane hanno finalmente deliberato i calendari scolastici per il prossimo anno scolastico. Ecco le date di inizio e fine delle lezioni e i giorni di sospensione per ciascuna regione.
L’anno scolastico viene deciso dalle singole regioni. Vediamo le date di inizio e di fine dei vari calendari scolastici regionali.
– Abruzzo: le lezioni iniziano il 16 settembre e terminano il 7 giugno.
– Basilicata: l’anno scolastico inizia il 16 settembre e termina il 10 giugno.
– Bolzano: le lezioni cominciano il 5 settembre e terminano il 13 giugno.
– Calabria: inizio lezioni il 16 settembre e termine il 7 giugno.
– Campania: lezioni dal 12 settembre 2024 al 7 giugno 2025.
– Emilia Romagna: inizio lezioni il 16 settembre, termine il 6 giugno.
– Friuli Venezia Giulia: lezioni dall’11 settembre al 7 giugno.
– Lazio: inizio lezioni il 16 settembre e fine il 7 giugno.
– Liguria: lezioni dal 16 settembre al 10 giugno.
– Lombardia: lezioni dal 12 settembre al 7 giugno.
– Marche: inizio lezioni l’11 settembre e fine il 7 giugno.
– Molise: lezioni dal 12 settembre al 7 giugno.
– Piemonte: inizio lezioni l’11 settembre, termine il 7 giugno.
– Puglia: lezioni dal 16 settembre al 7 giugno.
– Sardegna: inizio lezioni il 12 settembre e fine il 7 giugno.
– Sicilia: lezioni dal 12 settembre al 7 giugno.
– Toscana: inizio lezioni il 16 settembre, termine il 10 giugno.
– Trentino: lezioni dal 9 settembre al 12 giugno.
– Umbria: inizio lezioni l’11 settembre, termine il 7 giugno.
– Valle d’Aosta: prima campanella l’11 settembre ultima il 10 giugno.
– Veneto: lezioni dall’11 settembre al 7 giugno.
Giorni di sospensione delle lezioni
Oltre alle festività nazionali, che elenchiamo alla fine dell’articolo, ogni Regione ha stabilito ulteriori giorni di sospensione delle lezioni. Di seguito, i dettagli relativi alle regioni che hanno già finalizzato il calendario.
– Abruzzo: sospensione delle attività didattiche il 2 novembre, dal 23 dicembre al 6 gennaio (vacanze di Natale), dal 17 al 22 aprile (vacanze di Pasqua), il 26 aprile e dal 2 al 3 maggio.
– Calabria: sospensione il 2 novembre, dal 23 dicembre al 6 gennaio (vacanze di Natale), dal 17 al 22 aprile (vacanze di Pasqua), il 26 aprile e dal 2 al 3 maggio.
– Campania: sospensione il 2 novembre, il 23 e 24 dicembre, il 27 e 28 dicembre, il 30 e 31 dicembre, dal 2 al 4 gennaio (vacanze di Natale), il 3 e 4 marzo (Carnevale), dal 17 al 19 aprile e il 22 aprile (vacanze di Pasqua), il 26 aprile e dal 2 al 3 maggio.
– Friuli Venezia Giulia: sospensione il 2 novembre, dal 23 dicembre al 4 gennaio (vacanze di Natale), dal 3 al 5 marzo (Carnevale), dal 17 al 19 aprile e il 22 aprile (vacanze di Pasqua), il 26 aprile.
– Lazio: sospensione dal 23 dicembre al 6 gennaio (vacanze di Natale), dal 17 al 22 aprile (vacanze di Pasqua).
– Sardegna: sospensione il 2 novembre, dal 23 al 31 dicembre e dal 2 al 4 gennaio (vacanze di Natale), il 3 e 4 marzo (Carnevale), dal 17 al 21 aprile (vacanze di Pasqua), il 22 aprile (martedì dopo Pasqua), il 28 aprile (Sa Die de sa Sardigna).
– Sicilia: sospensione il 2 novembre, dal 23 dicembre al 7 gennaio (vacanze di Natale), dal 17 al 22 aprile (vacanze di Pasqua).
– Valle d’Aosta: sospensione il 2 novembre, dal 23 dicembre al 6 gennaio (vacanze di Natale), il 30 e 31 gennaio (Fiera di Sant’Orso), dal 17 al 21 aprile (vacanze di Pasqua), il 26 aprile, il 2 e 3 maggio.
– Veneto: sospensione il 2 novembre, dal 23 dicembre al 4 gennaio (vacanze di Natale), dal 3 al 5 marzo (Carnevale), dal 17 al 21 aprile (vacanze di Pasqua), il 26 aprile, il 2 e 3 maggio.
Le Festività Nazionali per l’anno scolastico 2024-25
Oltre alle domeniche, nell’anno scolastico 2024-25 saranno considerate festivi:
– 1° novembre 2024 (Ognissanti)
– 8 dicembre 2024 (Immacolata Concezione)
– 25 dicembre 2024 (Natale)
– 26 dicembre 2024 (Santo Stefano)
– 1° gennaio 2025 (Capodanno)
– 6 gennaio 2025 (Epifania)
– 20 aprile 2025 (Pasqua)
– 21 aprile 2025 (Lunedì dell’Angelo)
– 25 aprile 2025 (Festa della Liberazione)
– 1° maggio 2025 (Festa del Lavoro)
– 2 giugno 2025 (Festa della Repubblica)
– Festa del Patrono (se ricade in un giorno di lezione)
Oltre alle giornate stabilite a livello regionale, le scuole possono deliberare ulteriori giorni di sospensione, rispettando il numero minimo di giorni di lezione previsto.