Dopo ben 20 anni dall’ultimo (e fino ad ora unico, che si è svolto nel febbraio 2004 in attuazione della legge 186/03), è stato indetto il concorso per gli insegnanti di religione cattolica. E’ stato il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, a firmare il decreto che ne disciplina le procedure ed attraverso il quale si procederà alla selezione dei docenti da riservare alla scuola dell’infanzia, alla primaria e alla scuola secondaria di primo e secondo grado. Vediamo a chi è riservato e come si attuerà nel dettaglio
Concorso per i docenti di religione
Lo scorso 9 gennaio era avvenuta la firma – da parte del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Card. Matteo Zuppi, e del Ministro dell’Istruzione e del Merito – dell’intesa riguardante il concorso ordinario per la copertura del 30 % dei posti per l’insegnamento della religione cattolica vacanti (secondo l’articolo 1-bis della legge 159/19). La restante percentuale – ovvero il 70% dei posti – sarà invece colmata grazie a questa procedura straordinaria alla quale potranno partecipare i docenti con almeno 36 mesi di servizio. Sia il concorso ordinario che quello straordinario sono finalizzati all’assunzione di circa 6400 docenti di Religione precari.
Ricordiamo che, in base all’Intesa del 28 giugno 2012, “gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica.”
Concorso docenti di religione, requisiti
I titoli di qualificazione professionale indispensabili per partecipare al concorso sono indicati nella suddetta Intesa. L’insegnamento, come in questa riportato, deve essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata. In particolare, bisognerà essere in possesso della certificazione dell’idoneità diocesana all’insegnamento della religione cattolica “di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 18 luglio 2003, n. 186″. Certificazione che dovrà essere rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio competente, durante i novanta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione alle procedure concorsuali. Altro requisito per la partecipazione, il poter contare su almeno 36 mesi di servizio, anche non consecutivi, nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Seguito dai titoli di qualificazione professionale previsti dall’Intesa con la Cei.
In particolare, per quanto riguarda l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, bisognerà essere in possesso di almeno uno tra: un titolo accademico in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede; un attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore; una laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.
Nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie gli aspiranti insegnanti dovranno essere in possesso di uno dei titoli di qualificazione appena elencati, oppure dovranno essere sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana. Inoltre, l’insegnamento potrà essere impartito da insegnanti della sezione o della classe che siano in possesso di uno specifico master di secondo livello per l’insegnamento della religione cattolica approvato dalla Conferenza episcopale italiana.
Come si svolgerà il concorso straordinario
Per il concorso ordinario è prevista una prova orale didattico-metodologica. Quello straordinario sarà costituito da due parti, una scritta e l’altra orale. Entrambe mirate a valutare la preparazione dei candidati nelle materie e per le competenze indicate dalla normativa e dalle intese vigenti. Le modalità, il punteggio ed il criterio di assegnazione di questo saranno specificate nel bando di concorso.
Al termine di entrambi i concorsi verranno stilate due distinte graduatorie dalle quali, nel corso del successivo triennio (dopo la pubblicazione), si andranno a scorrere i nominativi idonei fino al loro esaurimento (o fino alla pubblicazione di un nuovo bando di concorso).
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