Costituzione italiana: quando nasce, chi sono i firmatari e quali sono i principi fondamentali
La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato: essa comprende l’insieme delle norme relative all’organizzazione e al funzionamento della nostra comunità sociale, nonché le disposizioni riguardanti i diritti e i doveri dei cittadini. La Costituzione italiana è definita come costituzione “deliberata”, “lunga” e “rigida”.
- Deliberata, in quanto approvata dai rappresentanti della collettività, eletti dal popolo: non fu dunque una concessione da parte del sovrano ai propri sudditi, come era avvenuto nel 1848 con lo Statuto promulgato dal re Carlo Alberto per il Regno di Sardegna.
- Lunga, in quanto, al contrario delle precedenti costituzioni, la nostra Carta costituzionale non si limita a regolare le discipline strettamente costituzionali, ma si occupa anche dei principi fondamentali dello Stato e dei diritti fondamentali dei cittadini.
- Rigida, in quanto le sue disposizioni non possono essere integrate, modificate o abrogate se non con procedure particolari (cosiddette “leggi di revisione costituzionale”) rispetto a quelle previste per le leggi ordinarie.
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Costituzione italiana: quando nasce
La Costituzione Italiana fu approvata dall‘Assemblea Costituente il 22 dicembre del 1947, fu promulgata dal capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre del 1947, fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 298, edizione straordinaria, dicembre 1947; entrò in vigore il primo gennaio del 1948. La Costituzione italiana riconosce ai cittadini una serie di diritti civili, diritti economico-sociali e diritti politici. I diritti civili vengono definiti “diritti di libertà” e si suddividono in:
- libertà individuali (ad es., la libertà personale)
- libertà collettive (ad es., libertà di associazione)
I diritti economico-sociali comprendono:
- la proprietà privata
- il diritto al lavoro
- il diritto all’istruzione e alla salute
I diritti politici garantiti sono:
- il diritto di elettorato attivo e passivo
- il diritto di petizione
- il diritto di accesso agli uffici pubblici.
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Costituzione Italiana: chi furono i firmatari
La Costituzione è stata firmata il 27 dicembre del 1947 da Enrico de Nicola, capo provvisorio dello Stato Eletto dall’Assemblea Costituente, Umberto Terracini, Presidente dell’Assemblea Costituente e Alcide de Gasperi, capo del governo. La Costituzione disciplina inoltre una serie di doveri pubblici. Tali doveri vengono detti inderogabili nella misura in cui nessuno può essere esentato dalla loro osservanza. In particolare la Costituzione impone ai cittadini i seguenti doveri:
- il dovere del lavoro (“svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”)
- il dovere di prestazioni patrimoniali (imposte) per concorrere alle spese pubbliche, in proporzione alla propria capacità contributiva
- il dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi.
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Costituzione Italiana: quali sono i principi fondamentali
I principi fondamentali della Costituzione sono:
- Art. 1:L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
- Art.2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
- Art.3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
- Art.4: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
- Art.5: La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
- Art.6: La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
- Art. 7: Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
- Art.8: Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
- Art.9: La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
- Art. 10: L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.
- Art.11: L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
- Art. 12: La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
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