L'università non può dichiarare illeggittima una laurea conseguita da uno studente che ha presentato un diploma non valido. Lo ha stabilito il consiglio di stato con la sentenza 3787/2016.
Protagonisti della vicenda, l'università degli studi di Milano e, come controparte, unostudente iscrittosi alla facolta di Giurisprudenza nel 2006 e laureatosi in legge nel 2013. Sette anni di studi, il titolo conseguito e, dieci mesi dopo, la doccia fredda per il ragazzo.
L'ateneo meneghino dichiara illeggittima la laurea dopo una verifica sull'autodichiarazione presentata al momento dell'iscrizione. Il ragazzo, infatti, ha ottenuto sì il diploma, ma presso un istituto parificato, a sua insaputa, non riconosciuto dallo Stato.
Una vicenda che ha portato l'ex studente (insieme ad altri) a trascinare la scuola in tribunale per truffa e falso in atto pubblico. "In sintesi", si legge nella sentenza del consiglio di stato "gli è stato fatto credere di frequentare dei corsi legalmente validi per ottenere diplomi di maturità presso una scuola che rilasciava, invece, falsi titoli di studio (cfr. la sentenza n. 600/13 emessa dal Tribunale penale di Torre del Greco, in cui si fa riferimento proprio alla scuola parificata (omissis), sita in (omissis), ed emerge che tale scuola, pur non essendo riconosciuta dallo Stato, veniva indicata come parificata)".
Un danno enorme, che si è riverberato anche sulla successiva carriera accademica. Oggi il lieto fine. "L’università" spiega il cds "avrebbe dovuto, innanzitutto, valutare il carattere incolpevole dell’affidamento riposto dal ricorrente nella sussistenza del titolo di studio per accedere al corso di laurea, e poi, comunque, tener conto sia del notevole tempo trascorso rispetto alla data dell’immatricolazione, sia della particolare incidenza sulla situazione di vita, personale e professionale del ricorrente, derivante dall’annullamento dell’intera carriera universitaria dopo un così consistente lasso di tempo dalla data dell’immatricolazione".