Doppia Laurea, Nota MUR: le novità
Il divieto di doppia laurea in Italia è solo un lontano ricordo. Fino a qualche mese fa non era possibile essere iscritti a due corsi di laurea (triennale o magistrale) o master contemporaneamente, mentre ora sì. Per la precisione questo sarà possibile già a partire dal prossimo anno accademico 2022-2023. La conferma è arrivata dal ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), con una nota del direttore generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio inviata ai rettori, ai presidenti e ai direttori delle università e delle istituzioni Afam. Ricordiamo che è possibile anche per due corsi di diploma accademico, di primo o di secondo livello, presso le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam).
Doppia Laurea, Nota MUR: cosa dice
Nella nota si specifica che con la legge 12 aprile 2022, n. 33 “è sancita la possibilità di contemporanea iscrizione a due corsi di formazione superiore, introducendo la possibilità per lo studente di conseguire due titoli appartenenti a tali tipologie di corsi nella medesima finestra temporale, così rimuovendo un divieto esistente dal 1933 e allineando in tal modo la normativa nazionale alle norme europee in materia di libera circolazione ex articolo 21 TFUE, di promozione della mobilità degli studenti ex articolo 165 TFUE e di diritto all’istruzione ai sensi dell’articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE“.
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Doppia Laurea, Nota MUR: i divieti
Nella legge però ci sono dei divieti, come quello di non potersi iscrivere in contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale che appartengono alla stessa classe di laurea, né allo stesso corso di master, neanche presso due diverse strutture (siano esse pubbliche, private o università telematiche). Inoltre fanno eccezione i corsi di specializzazione medica: “Si continua a far riferimento al disposto dell’art. 7 del decreto ministeriale 226/2021, il quale prevede che la frequenza contestuale di corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche venga disciplinata da regolamenti di autonomia delle singole università nel rispetto delle specifiche condizioni ivi previste. La norma del citato art. 7 risulta compatibile con quanto disposto dalla nuova legge: l’art. 7 si limita, infatti, a prevedere delle condizioni per la frequenza congiunta dei due corsi. Tra queste condizioni vi è anche la possibilità di ridurre la durata del dottorato a due anni su domanda dell’interessato“. Saranno i decreti attuativi a disciplinare le modalità per permettere in concreto agli immatricolati la doppia iscrizione contemporanea.