Concorsi Pubblici 2021: la riforma e cosa cambia - StudentVille
Concorsi Pubblici 2021: la riforma e cosa cambia

Concorsi Pubblici 2021: la riforma e cosa cambia

Concorsi Pubblici 2021: la riforma

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla riforma dei concorsi pubblici che introduce nuove norme che prevedano delle procedure concorsuali più semplici e veloci, garantirne lo svolgimento in sicurezza con misure anti-covid e sbloccare bandi di concorso per oltre 110 mila posti nelle PA. Il nuovo decreto Covid in vigore dal 1° aprile sblocca, infatti, i concorsi già banditi o da bandire durante l’emergenza coronavirus, con nuove disposizioni anti contagio e nuove modalità semplificate per quelli a regime.

Leggi anche: Quiz concorsi pubblici: domande e risposte

Riforma concorsi Pubblici 2021: cosa cambia

Il nuovo Protocollo per lo svolgimento delle selezioni pubbliche verrà pubblicato sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica. Quest’ultimo consente, di fatto, lo sblocco dei bandi di concorso in atto e di bandire nuovi concorsi, con modalità semplificate e più veloci, in grado di assicurare il turnover nella PA. Secondo le stime del Dipartimento della Funzione pubblica si potranno portare a termine,in questo modo, più di 110 mila assunzioni nella Pubblica Amministrazione.

Riforma concorsi Pubblici 2021: tutte le regole

Ecco le nuove regole previste per i concorsi pubblici:

  • Decade il limite di 30 partecipanti a sessione per lo svolgimento delle prove in presenza. Obbligo di produrre la certificazione di un test antigenico rapido o molecolare negativo, effettuato nelle 48 ore precedenti, all’atto della prova in presenza per tutti i candidati, anche già vaccinati;
  • Durata massima di un’ora per le prove;
  • Sedi decentrate a carattere regionale per svolgere le prove, riducendo al minimo gli spostamenti dei candidati;
  • Mascherine FFP2 obbligatorie durante lo svolgimento delle prove;
  • Percorsi dedicati di entrata e di uscita per e da i locali adibiti allo svolgimento delle prove;
  • Adeguate volumetrie di ricambio d’aria per ogni candidato nei locali utilizzati per svolgere le prove;
  • Utilizzo degli strumenti informatici e digitali per i concorsi già banditi per i quali non è stata svolta alcuna prova;
  • Per i concorsi già banditi ma senza lo svolgimento di prove si possono prevedere una fase di valutazione dei titoli e, facoltativamente, anche delle esperienze professionali per l’ammissione alle successive fasi, fermo restando che il punteggio attribuito per i titoli concorrerà alla formazione del punteggio finale;
  • Nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale le amministrazioni possono prevedere una sola prova scritta e una eventuale prova orale;
  • Possibilità di svolgere una sola prova scritta e una eventuale prova orale per i concorsi da bandire durante il periodo di emergenza epidemiologica da covid-19;
  • Esclusione dalle procedure semplificate dei concorsi per il personale in regime di diritto pubblico, ex articolo 3 del Dlgs 165/2001, tra cui magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, professori universitari, appartenenti al comparto sicurezza e difesa, personale della carriera diplomatica e prefettizia;
  • Nuove regole per i concorsi post-emergenza coronavirus, da bandire con modalità semplificate, ricorrendo agli strumenti digitali per lo svolgimento delle prove.

Commenti

Ti potrebbe interessare

Link copiato negli appunti