Concorso scuola: le differenze tra ordinario e straordinario
A fine aprile sono stati pubblicati, in Gazzetta Ufficiale, i bandi per il concorso nella scuola. Ve ne sono di due tipi, ordinario e straordinario e oggi andremo a vedere a fondo quali sono le differenze tra i due. E’ molto importante sapere quali sono le differenze perché, quando si farà domanda per partecipare, si deve essere sicuri di farla per quello per cui si possiedono i requisiti. Partecipare a questi concorsi, e ovviamente vincerli, rappresenta un’ottima opportunità per inserirsi nel mondo della scuola, quindi aprite bene occhi e orecchie.
Leggi anche: Concorsi scuola: i requisiti minimi per partecipare
Concorso scuola ordinario: requisiti e prove
Partiamo subito dai requisiti, che sono:
- abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure
- laurea (magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche oppure
- abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente oppure
- laurea più tre annualità di servizio (anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione. Tale requisito è previsto soltanto in prima applicazione; gli aspiranti che ne sono in possesso potranno partecipare al concorso per una delle classi per le quali hanno un anno di servizio).
- Il requisito “laurea + 3 anni di servizio” è stato cancellato dal Decreto, così come la riserva di posti prevista, in quanto chi ha questo requisito partecipa al concorso straordinario.
Le prove sono:
- Prima prova scritta sulle discipline afferenti alla classe di concorso
- Seconda prova scritta sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche (24 CFU)
- Prova orale sulle discipline facenti parte della classe di concorso, lingua straniero europeo almeno al livello B2 e competenze didattiche nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
- Probabile prova preselettiva su argomenti ancora da definire (probabilmente logica, comprensione del testo e normativa scolastica).
Chi, pur conseguendo il punteggio minimo previsto in tutte le prove concorsuali, non rientri nella graduatoria dei vincitori, conseguirà l’abilitazione.
Concorso scuola straordinario: requisiti e prove
Per quanto riguarda lo straordinario, i requisiti sono:
- titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso
- tre annualità di servizio anche non consecutive svolte tra l’a.s. 2008/09 e l’anno scolastico 2019/20 su posto comune o di sostegno.
- almeno un anno di servizio deve essere stato svolto per la classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre
- Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando il requisito dell’anno di servizio specifico.
Le prove:
- Prova scritta computer based composta da quesiti a risposto multipla su argomenti afferenti le classi di concorso e sulle metodologie didattiche sulla base del programma d’esame del Concorso 2016 superata con punteggio minimo 7/10.
- Al termine dell’anno di prova, prova orale, da superarsi con punteggio di 7/10 o equivalente.
Chi, pur conseguendo il punteggio minimo (7/10) nella prova computer based, non rientri nella graduatoria dei vincitori, potrà conseguire l’abilitazione a condizione che:
- Abbia in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato o determinato al 30 giugno o 31 agosto.
- Consegua i 24 CFU \CFA.
- Superi la prova orale finale con punteggio 7/10.
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