Maturità per merito: tutto quello che dovete sapere
Gli studenti che dovranno affrontare gli esami di maturità sono davvero tanti e, quest’anno, ci sono tante novità che riguardano l’ammissione agli esami. La terza prova è stata abolita, come anche la tesina, ed è cambiata la tipologia b della prima prova scritta. Oggi, però, ci vogliamo soffermare sulla maturità per merito concentrandoci su cosa sia e su come funziona. Prima di diffondere le notizie di cui siamo a conoscenza ci siamo informati bene per essere il più chiari possibile e darvi le informazioni corrette. Non perdiamoci in chiacchiere e scendiamo in fondo al nocciolo della questione, iniziamo a vedere cos’è la maturità per merito.
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Maturità per merito: di cosa si tratta
Secondo l’articolo 2 comma 1 lettera b dell’OM n°252/2016, tra i candidati interni che sosterranno gli esami di Stato, ci possono essere gli alunni di scuole statali e paritarie ammessi all’abbreviazione per merito. L’abbreviazione per merito può essere richiesta e ottenuta solo a determinate condizioni, secondo cui possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, per abbreviazione per merito, il corrispondente esame di Stato, gli studenti iscritti alle penultime classi :
- che, nello scrutinio finale per la promozione all’ultima classe, hanno riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina e non meno di otto decimi nel comportamento;
- che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado;
- che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti.
Le votazioni non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e la valutazione del comportamento si riferisce alla classe penultima e alle due classi antecedenti.
Maturità per merito: come funziona
Secondo la normativa vigente, dunque, possono accedere all’abbreviazione per merito gli alunni che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado, non sono stati bocciati nel secondo e terzo anno di corso e hanno conseguito determinate valutazioni, relative sia al profitto che alla condotta, negli scrutini finali del secondo, terzo e quarto anno:
- classe II: 7/10 in ciascuna disciplina (esclusa Religione cattolica) o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto; 8/10 nel comportamento;
- classe III: 7/10 in ciascuna disciplina (esclusa Religione cattolica) o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto; 8/10 nel comportamento;
- classe IV: 8/10 in ciascuna disciplina (esclusa Religione cattolica) o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto; 8/10 nel comportamento.
Per accedere all’abbreviazione per merito, gli studenti non devono naturalmente essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato, come detta l’articolo 2 comma 15 dell’OM, ai sensi del DPR 21 Novembre 2007, n° 235.