Chi si mette alla guida dopo aver assunto stupefacenti non commette reato. Lo spiega l'avvocato Valeria Zeppilli sul sito dello Studio Cataldi, a commento della sentenza della Cassazione n. 3623/2016, depositata dalla quarta sezione penale della Corte il 27 gennaio scorso.
Secondo la Cassazione, affinché l'automobolista commetta reato, non basta provare la sua assunzione di droga. C'è bisogno che la guida sia effettivamente alterata.
Ecco quanto scrivo a tal proposito la Zeppilli: "Occorre tenere bene a mente una distinzione: la fattispecie di reato di cui all'articolo 187 del codice della strada si configura solo quando effettivamente il soggetto guidi in condizioni fisiche e psichiche alterate a causa dell'assunzione di droghe. A tal fine non è, quindi, sufficiente provare che egli abbia assunto stupefacenti prima di mettersi al volante".
E ancora: "L'assunzione di droghe nei momenti precedenti la guida deve infatti essere riscontrata sia attraverso un accertamento tecnico-biologico, sia attraverso altre circostanze che provino la situazione di alterazione psico-fisica".
La Cassazione si è espressa sul caso di una ragazza che si è vista alleggerire la sua posizione perché gli esami a cui è stata sottoposta nono sono stati idonei a stabilire se l'assunzione della droga sia avvenuta effettivamente immediatamente prima di mettersi alla guida o, invece, nei giorni precedenti.