Come presentare le dimissioni volontarie
E se vi parlassimo di dimissioni volontarie? Conoscete tutto quello che c’è da sapere? I moduli, il preavviso, le tempistiche? Non temete, ci siamo noi a parlarvi anche di quest’altro tasto dolente. Le motivazioni per cui si passa alle dimissioni volontarie sono tante, possono essere di natura personale dovute, ad esempio, ad un improvviso trasferimento da una città ad un’altra; possono dipendere da problemi sul posto di lavoro con colleghi o con il datore stesso, oppure semplicemente ci si vuole dimettere dopo aver trovato un nuovo lavoro. Come tutte le altre, anche le dimissioni volontarie prevedono una serie di passaggi da fare e che non si possono assolutamente evitare, vediamo quali sono.
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Dimissioni volontarie: moduli
Dal 12 marzo 2016 le dimissioni non possono essere semplicemente comunicate al datore di lavoro, la nuova normativa prevede infatti che le dimissioni si possano considerare efficaci solo laddove venga completata anche una nuova procedura telematica che consente al dipendente di comunicare la propria decisione e tutelarsi così da eventuali costrizioni o forzature. In particolare, la comunicazione deve avvenire via web attraverso l’uso di appositi moduli, resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente. Si distinguono due procedure:
- Procedura diretta: il lavoratore deve ottenere un PIN dispositivo che viene rilasciato dall’INPS e che serve a identificarlo nelle procedure di trasmissione telematica per le dimissioni online. Una volta acquisto il PIN, si potrà accedere autonomamente all’apposita sezione del portale ministeriale e compilare tutti i moduli previsti. Una volta terminata la fase di inserimento dei dati richiesti, il lavoratore potrà completare la procedura con l’invio del modulo.
- Procedura assistita: il lavoratore può rivolgersi agli intermediari individuati dalla norma (l’Ispettorato territoriale del lavoro, le Commissioni di certificazione, i Consulenti del Lavoro, i patronati, le organizzazioni sindacali e gli enti bilaterali) che provvederanno al perfezionamento delle dimissioni una volta che avranno verificato la libera volontà del lavoratore di interrompere il contratto di lavoro.
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Dimissioni volontarie: preavviso
Il preavviso è tutto il periodo dopo la presentazione delle dimissioni in cui il lavoratore continua a svolgere il proprio lavoro e il capo procede con la ricerca di una nuova figura da formare e che viene affiancata dal dimissionario. I termini di preavviso sono di solito indicati dai CCNL di riferimento e possono dipendere da vari fattori, tra cui qualifica e anzianità aziendale del dimissionario. Nel caso in cui il periodo di preavviso previsto per legge non venga rispettato, il datore di lavoro può richiedere un’indennità, il cui importo è normalmente calcolato sulla base delle retribuzioni che sarebbero spettate al dipendente per tutto il periodo di preavviso non rispettato. Tra i giorni di preavviso non sono tenuti in considerazione eventuali giorni di assenza dovuti a malattie, infortunio, ferie o maternità.
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Dimissioni volontarie: tempistiche
Se il lavoratore ha qualche ripensamento dopo avere rassegnato le dimissioni, può revocarle entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo e con le stesse modalità telematiche con cui sono state rese. Se la procedura non viene completata, il datore di lavoro deve invitare il lavoratore a terminarla al più presto; se, nonostante i solleciti il dimissionario non procede, il datore di lavoro può contestare l’assenza ingiustificata dal posto di lavoro attraverso un procedimento disciplinare, al termine del quale potrà punire la condotta illecita con il licenziamento.