Ferie non godute: cosa sono
Le ferie rappresentano un diritto irrinunciabile sancito dall’articolo 36 della Costituzione Italiana. Secondo la legge sull’orario di lavoro, la durata minima delle ferie è di quattro settimane all’anno così suddivise: due settimane godute in maniera consecutiva e le restanti due utilizzate entro i 18 mesi successivi. Di conseguenza, le ferie non godute si identificano con quel periodo di riposo del quale si ritarda la fruizione e si sfora l’anno di maturazione, entrando così nell’anno successivo. Si può quindi usufruire di questa tipologia di ferie fino a 18 mesi successivi all’anno di maturazione.
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Ferie non godute: tassazione e pagamento
In linea generale la legge vieta il pagamento corrispondente alle ferie non godute, tranne che in alcuni casi eccezionali. I suddetti casi in cui è prevista un’indennità sostitutiva di ferie sono i seguenti:
- cessazione del rapporto di lavoro;
- ferie maturate nel corso dei contratti a termine inferiori a un anno;
- ferie ulteriori rispetto al minimo sindacale (ovvero quando superano le quattro settimane standard);
- ferie non utilizzate entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.
Il corrispettivo equivalente all’indennità sostitutiva di ferie deve essere versato normalmente con apposita voce in busta paga. Così come succede per la normale retribuzione feriale, anche in questo caso il datore di lavoro ha il dovere di pagare i contributi previdenziali e le tasse corrispondenti.
Ferie non godute: cosa succede in caso di dimissioni
Seconda una sentenza della Corte di Giustizia Europea, ogni lavoratore che dà le dimissioni ha diritto ad un’indennità per le ferie non godute in toto o in parte. A prescindere dalle motivazioni per le quali il dipendente lascia il suo lavoro, le ferie arretrate devono essere pagate qualsiasi sia la loro durata. Di conseguenza se un cittadino non ha avuto modo di godersi dei giorni di ferie quando ancora era soggetto ad un contratto lavorativo, dovrà ricevere l’indennità sostitutiva all’interno della liquidazione.