La Maturità 2025 si avvicina con il primo appuntamento fissato per il 18 giugno, quando gli studenti affronteranno la prima prova scritta. Mentre i maturandi hanno ancora tempo per prepararsi, il calendario organizzativo prevede scadenze cruciali per i docenti.
Il 9 aprile rappresenta una data fondamentale nel processo di formazione delle commissioni d’esame: entro questo termine, i professori non nominati come commissari interni possono presentare domanda per diventare commissari esterni o presidenti di commissione. Questa scadenza, regolamentata dalla Circolare n. 11942 del 24 marzo 2025 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, costituisce un passaggio essenziale nell’organizzazione dell’esame di Stato, definendo la composizione delle commissioni che valuteranno gli studenti.
Data del 9 aprile: termine per candidature e ruoli
Il 9 aprile rappresenta una scadenza cruciale per tutti i docenti interessati a partecipare alle commissioni della Maturità 2025. I professori che non sono stati designati come commissari interni entro il 4 aprile hanno l’opportunità di presentare domanda per ricoprire il ruolo di commissari esterni, ma devono necessariamente inoltrare l’istanza entro il 9 aprile.
La medesima data costituisce anche il termine ultimo per chi desidera candidarsi come presidente di commissione. Tutte le procedure e i requisiti per presentare la propria candidatura sono dettagliatamente illustrati nella Circolare n. 11942 del 24 marzo 2025, documento ufficiale emanato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito che contiene tutte le disposizioni normative relative alla formazione delle commissioni d’esame.
È fondamentale rispettare questa scadenza poiché le candidature inviate successivamente non verranno prese in considerazione, compromettendo la possibilità di partecipare all’importante processo valutativo degli esami di Stato.
Composizione e funzionamento delle commissioni
L’esame di Maturità viene valutato da una commissione specifica, composta in modo equilibrato da membri interni ed esterni. Ogni commissione esaminatrice è assegnata a due classi e presenta una struttura ben definita: un presidente esterno all’istituto scolastico, tre commissari esterni e tre membri interni per ciascuna delle due classi coinvolte.
La composizione della commissione segue regole precise per garantire imparzialità e competenza nella valutazione. Durante lo svolgimento delle prove scritte, è sempre assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto d’esame.
Un aspetto importante riguarda l’alternanza tra membri interni ed esterni: se la disciplina della prima prova scritta è affidata a un commissario esterno, quella o quelle della seconda prova vengono assegnate a uno o più commissari interni, e viceversa.
Questa organizzazione mira a bilanciare la familiarità che i docenti interni hanno con il percorso formativo degli studenti e l’obiettività garantita dai membri esterni. L’incarico nelle commissioni d’esame rientra tra gli obblighi professionali del personale scolastico e, salvo legittimi impedimenti, non può essere rifiutato. I docenti nominati nelle commissioni possono richiedere l’esonero dagli esami di idoneità nelle scuole secondarie di secondo grado, ma esclusivamente in caso di sovrapposizione delle attività.
Chi non può far parte delle commissioni d’esame
Secondo la circolare ministeriale, presidenti e commissari esterni non possono operare nella propria scuola, nel distretto scolastico di servizio o dove abbiano già lavorato per due anni consecutivi.
Sono esclusi docenti con procedimenti penali o disciplinari, in aspettativa, assenti, fuori ruolo o in maternità.
Non possono presentare domanda i commissari interni, docenti statali che insegnano in istituti paritari, sostituti dei dirigenti, assenti per 90 giorni e rientrati dopo il 30 aprile.
Implicazioni disciplinari per i docenti
Partecipare ai lavori delle commissioni d’esame di Stato costituisce un obbligo professionale per il personale scolastico. Il rifiuto dell’incarico senza un legittimo impedimento può comportare sanzioni disciplinari significative. I docenti nominati non possono abbandonare l’incarico, anche se assegnati a sedi diverse da quelle richieste o in ordini di studio differenti dal proprio.
È tuttavia possibile richiedere l’esonero dagli esami di idoneità in caso di sovrapposizione delle attività.